Art. 3. 1. Il prezzo complessivo, per le unita di emazie concentrate, prodotte da sangue intero raccolte in sacca multipla con soluzione additiva di 450 ml +/- 10% e classificata, e' pari ad euro 153. 2. Nel prezzo della tariffa di scambio non e' compreso il prezzo di «movimentazione emocomponenti» che comprende: una quota relativa ai costi di confezionamento dell'imballaggio, comprensivo dei costi delle dotazioni che garantiscano il rispetto delle normative vigenti sul trasporto di emocomponenti; una quota relativa al costo di trasporto, computata sui costi di logistica piu' rapidi e convenienti, tenuto conto della deteriorabilita' dei prodotti, e, comunque, concordata tra la struttura trasfusionale cedente e quella acquirente. I costi definiti connessi con la «movimentazione emocomponenti» sono a carico della struttura trasfusionale acquirente. 3. Il prezzo di scambio del sangue stabilito con il presente accordo e' sottoposto a verifica allo scadere di un anno a far data dalla sua stipula.