Art. 3.
  1.  Il  prezzo  complessivo,  per  le  unita di emazie concentrate,
prodotte  da  sangue  intero raccolte in sacca multipla con soluzione
additiva di 450 ml +/- 10% e classificata, e' pari ad euro 153.
  2. Nel prezzo della tariffa di scambio non e' compreso il prezzo di
«movimentazione emocomponenti» che comprende:
    una  quota relativa ai costi di confezionamento dell'imballaggio,
comprensivo  dei  costi  delle dotazioni che garantiscano il rispetto
delle normative vigenti sul trasporto di emocomponenti;
    una  quota relativa al costo di trasporto, computata sui costi di
logistica   piu'   rapidi   e   convenienti,   tenuto   conto   della
deteriorabilita'   dei  prodotti,  e,  comunque,  concordata  tra  la
struttura trasfusionale cedente e quella acquirente.
  I  costi  definiti  connessi  con la «movimentazione emocomponenti»
sono a carico della struttura trasfusionale acquirente.
  3.  Il  prezzo  di  scambio  del  sangue  stabilito con il presente
accordo  e'  sottoposto a verifica allo scadere di un anno a far data
dalla sua stipula.