Art. 5. 1. All'attuazione del presente accordo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'accordo dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002 e 2003 e nei limiti e in coerenza dei programmati livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive integrazioni. Roma, 24 luglio 2003 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino