Art. 5.
  1. All'attuazione del presente accordo si provvede nei limiti delle
risorse  previste  dall'accordo  dell'8 agosto  2001,  come integrato
dalle  leggi  finanziarie  per gli anni 2002 e 2003 e nei limiti e in
coerenza  dei  programmati livelli essenziali di assistenza di cui al
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 29 novembre
2001 e successive integrazioni.
    Roma, 24 luglio 2003
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino