Art. 10.

  1.   Sono   differiti  al  31 marzo  2004  i  termini  relativi  ad
adempimenti  di  obblighi  tributari,  gia'  sospesi fino al 31 marzo
2003,  ai  sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze del
14 novembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 270 del
18 novembre  2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede
legale  o  operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della
provincia  di  Catania,  interessati  direttamente  dall'eruzione del
vulcano  Etna,  e  da  ordinanze  sindacali  di  sgombero,  e fino al
30 giugno  2003,  dall'art.  18  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 99 del 30 aprile
2003.
  2.  Gli  adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle
sospensioni  di  cui  al comma 1, sono effettuati dal 1° aprile 2004,
mediante  rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della
sospensione  stessa.  Gli  importi comunque gia' erogati alla data di
pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili.
  3.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede a
carico  delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato -
Presidente   della  Regione  siciliana  che  provvede  al  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato.
  4.  Le  modalita' previste dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002,
si   applicano   anche   ai  soggetti  che  hanno  beneficiato  della
sospensione dei termini previsti dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza
di  protezione  civile  n. 3145 del 25 luglio 2001, e successivamente
differiti  fino  al  termine  della  scadenza dello stato d'emergenza
dall'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3196 del 12 aprile
2002.
  5.  Nell'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  12 settembre 2003, n. 3311, relativamente alla regione
Molise,  il duplice riferimento all'importo di «11.000,00» milioni di
euro e' sostituito dal seguente: «11.100,00» milioni di euro.