Art. 10. 1. Sono differiti al 31 marzo 2004 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, gia' sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero, e fino al 30 giugno 2003, dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2003. 2. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati dal 1° aprile 2004, mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli importi comunque gia' erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana che provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Le modalita' previste dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, si applicano anche ai soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei termini previsti dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3145 del 25 luglio 2001, e successivamente differiti fino al termine della scadenza dello stato d'emergenza dall'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002. 5. Nell'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003, n. 3311, relativamente alla regione Molise, il duplice riferimento all'importo di «11.000,00» milioni di euro e' sostituito dal seguente: «11.100,00» milioni di euro.