Art. 13. 1. L'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002 e' cosi' integrato: art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche. 2. L'art. 7 delle ordinanze di protezione civile n. 3187 e n. 3188 del 2002 e' cosi' integrato: art. 19, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.