Art. 13.

  1.  L'art.  6  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002 e' cosi' integrato:
    art.  24  della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289  e successive
modifiche.
  2.  L'art. 7 delle ordinanze di protezione civile n. 3187 e n. 3188
del 2002 e' cosi' integrato:
    art.  19,  comma  3,  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, e
successive modificazioni.