Art. 3. 1. Il commissario delegato - Generale Jucci provvede al compimento delle attivita' di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270/2003, con le procedure e con i poteri di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000. 2. Il presidente della regione Campania - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2787/98, al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza n. 3270/2003, autorizza l'utilizzo senza ulteriori oneri da parte del commissario delegato - Generale Jucci delle discariche e dei siti di stoccaggio. 3. Per l'espletamento degli adempimenti connessi alle attivita' di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270/2003 e n. 3301/2003, il commissario delegato e' autorizzato, nel limite massimo annuo di 2.500 euro e nell'ambito delle risorse disponibili, ad effettuare spese di rappresentanza. 4. Il commissario delegato gen. Jucci nell'ambito del contingente di personale gia' assegnato ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3270/2003, cosi' come integrato dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3301/2003, e' autorizzato ad avvalersi di personale in quiescenza delle amministrazioni dello Stato, in possesso di particolari capacita' per l'impiego in specifici settori, cui sara' corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso lordo mensile calcolato sulla base del corrispettivo determinato per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore, in relazione alla qualifica funzionale di appartenenza in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro.