Art. 3.

  1.  Il commissario delegato - Generale Jucci provvede al compimento
delle  attivita'  di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei Ministri n. 3270/2003, con le procedure e con i poteri
di  cui  all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n.
3095 del 23 novembre 2000.
  2.  Il  presidente della regione Campania - Commissario delegato ai
sensi  dell'ordinanza  n. 2787/98, al fine di consentire l'attuazione
degli  interventi  previsti  dall'ordinanza  n.  3270/2003, autorizza
l'utilizzo  senza ulteriori oneri da parte del commissario delegato -
Generale Jucci delle discariche e dei siti di stoccaggio.
  3.  Per l'espletamento degli adempimenti connessi alle attivita' di
cui  alle  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3270/2003 e n. 3301/2003, il commissario delegato e' autorizzato, nel
limite  massimo  annuo  di  2.500  euro  e  nell'ambito delle risorse
disponibili, ad effettuare spese di rappresentanza.
  4.  Il  commissario delegato gen. Jucci nell'ambito del contingente
di   personale   gia'  assegnato  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5,
dell'ordinanza   del   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  n.
3270/2003,  cosi' come integrato dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza
n.  3301/2003, e' autorizzato ad avvalersi di personale in quiescenza
delle   amministrazioni  dello  Stato,  in  possesso  di  particolari
capacita'  per l'impiego in specifici settori, cui sara' corrisposto,
per  la  durata  dell'incarico,  un  compenso lordo mensile calcolato
sulla  base  del  corrispettivo determinato per prestazioni di lavoro
straordinario,  nel  limite  massimo  di  70  ore,  in relazione alla
qualifica  funzionale  di  appartenenza  in  essere  al momento della
cessazione del rapporto di lavoro.