Art. 4. 1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3267 e' aggiunto il seguente comma: «3. Al direttore della struttura di cui al comma 1 compete, per tutta la durata dell'incarico, la corresponsione di un emolumento accessorio di posizione e di risultato pari a quello previsto per i dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri».