Art. 4.

  1.  All'art.  5  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  7 marzo 2003, n. 3267 e' aggiunto il seguente comma: «3. Al
direttore  della  struttura  di  cui al comma 1 compete, per tutta la
durata  dell'incarico,  la corresponsione di un emolumento accessorio
di posizione e di risultato pari a quello previsto per i dirigenti di
prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri».