Art. 8. 1. All'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295/2003 cosi' come introdotto dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3300/2003, dopo le parole «del Corpo forestale dello Stato» e' aggiunto il seguente periodo «e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco». Agli oneri derivanti dalla predetta integrazione normativa si provvede a carico del Fondo della protezione civile.