Art. 8.

  1.  All'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3295/2003 cosi' come introdotto dall'art. 7, comma 1,
dell'ordinanza  n.  3300/2003,  dopo  le  parole «del Corpo forestale
dello  Stato»  e' aggiunto il seguente periodo «e del Corpo nazionale
dei   Vigili   del   fuoco».  Agli  oneri  derivanti  dalla  predetta
integrazione   normativa   si  provvede  a  carico  del  Fondo  della
protezione civile.