Art. 9. 1. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3029 del 18 dicembre 1999, prorogato da ultimo dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3174 del 16 gennaio 2002, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il relativo onere e' posto a carico delle risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3088 del 3 ottobre 2000.