Art. 9.

  1. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile
n.  3029 del 18 dicembre 1999, prorogato da ultimo dall'art. 1, comma
6,  dell'ordinanza  n.  3174  del  16 gennaio  2002, e' ulteriormente
prorogato  fino  al  31 dicembre  2003.  Il relativo onere e' posto a
carico  delle  risorse  di  cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3088 del
3 ottobre 2000.