Art. 2.
    1.   Fermi   i   requisiti  di  idoneita'  previsti  dal  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, il presente decreto si applica al
seguente  personale  dell'Aeronautica  militare,  nonche' delle altre
Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Vigili del fuoco:
      a) piloti e navigatori;
      b) personale  impiegato  a  bordo  di  aeromobili, in base alla
normativa  vigente,  con  mansioni  diverse  da  quelle  di  pilota e
navigatore;
      c) assistenti  e  controllori  del traffico aereo, assistenti e
controllori  della  difesa  aerea  limitatamente alle imperfezioni ed
infermita'  afferenti la neurologia, la psichiatria, l'oftalmologia e
l'otorinolaringoiatria.