Art. 2. 1. Fermi i requisiti di idoneita' previsti dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, il presente decreto si applica al seguente personale dell'Aeronautica militare, nonche' delle altre Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Vigili del fuoco: a) piloti e navigatori; b) personale impiegato a bordo di aeromobili, in base alla normativa vigente, con mansioni diverse da quelle di pilota e navigatore; c) assistenti e controllori del traffico aereo, assistenti e controllori della difesa aerea limitatamente alle imperfezioni ed infermita' afferenti la neurologia, la psichiatria, l'oftalmologia e l'otorinolaringoiatria.