Art. 3.
    1.  Nei  giudizi  di  idoneita'  relativi  al  personale  gia' in
servizio  l'elenco  e  i  criteri  annessi trovano applicazione avuto
riguardo  all'eta',  al grado, alla categoria, alla specialita', alla
qualifica,  agli  incarichi,  alle  particolari norme che regolano la
posizione di stato nonche' ai seguenti criteri generali:
      a) salvo  i  casi di infermita' stabilizzate e non suscettibili
di   miglioramento,  i  giudizi  di  inidoneita'  permanente  saranno
adottati  soltanto  dopo  un  congruo  periodo di osservazione medica
ovvero  dopo  un  adeguato  periodo  di  sospensione  dal servizio di
aeronavigazione  o dalle attivita' specifiche previste per il ruolo e
la categoria;
      b) qualora  l'infermita' causa della temporanea inidoneita' sia
suscettibile   di   efficace  trattamento  terapeutico,  il  giudizio
definitivo  sara'  emesso soltanto quando questo non abbia ottenuto i
risultati auspicati;
      c) nella  formulazione  dei  giudizi  deve  essere  considerata
l'attivita'  effettivamente  svolta  e  si  dovra'  tener  conto  che
l'esperienza puo' compensare eventuali deficit funzionali.
    2.  Fermo  restando  quanto  previsto  al comma 1, l'idoneita' al
pilotaggio del personale in servizio puo' essere graduata, in ragione
delle    condizioni    psico-fisiche   e   dei   precedenti   clinici
dell'interessato, nel seguente modo:
      a) idoneita' al pilotaggio senza limitazioni;
      b) idoneita'   al   pilotaggio   con  esclusione  di  aviogetti
aerotattici;
      c) idoneita'  al  pilotaggio  ma con altro pilota a bordo senza
limitazione  di  impiego  se,  in  presenza  di  una piena idoneita',
sussistano  potenziali  situazioni  di  rischio  che  consigliano  la
presenza di un copilota.
    3.  L'organo  sanitario  puo'  disporre specifiche prescrizioni o
limitazioni  all'impiego  del  pilota  in  relazione alle particolari
condizioni psico-fisiche ed al quadro clinico dell'interessato.
    4.  Ai  fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento
del  personale  di  cui  all'art.  2  possono  essere  richiesti,  in
relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici,
da indicare nei bandi di concorso.