Art. 3. 1. Nei giudizi di idoneita' relativi al personale gia' in servizio l'elenco e i criteri annessi trovano applicazione avuto riguardo all'eta', al grado, alla categoria, alla specialita', alla qualifica, agli incarichi, alle particolari norme che regolano la posizione di stato nonche' ai seguenti criteri generali: a) salvo i casi di infermita' stabilizzate e non suscettibili di miglioramento, i giudizi di inidoneita' permanente saranno adottati soltanto dopo un congruo periodo di osservazione medica ovvero dopo un adeguato periodo di sospensione dal servizio di aeronavigazione o dalle attivita' specifiche previste per il ruolo e la categoria; b) qualora l'infermita' causa della temporanea inidoneita' sia suscettibile di efficace trattamento terapeutico, il giudizio definitivo sara' emesso soltanto quando questo non abbia ottenuto i risultati auspicati; c) nella formulazione dei giudizi deve essere considerata l'attivita' effettivamente svolta e si dovra' tener conto che l'esperienza puo' compensare eventuali deficit funzionali. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'idoneita' al pilotaggio del personale in servizio puo' essere graduata, in ragione delle condizioni psico-fisiche e dei precedenti clinici dell'interessato, nel seguente modo: a) idoneita' al pilotaggio senza limitazioni; b) idoneita' al pilotaggio con esclusione di aviogetti aerotattici; c) idoneita' al pilotaggio ma con altro pilota a bordo senza limitazione di impiego se, in presenza di una piena idoneita', sussistano potenziali situazioni di rischio che consigliano la presenza di un copilota. 3. L'organo sanitario puo' disporre specifiche prescrizioni o limitazioni all'impiego del pilota in relazione alle particolari condizioni psico-fisiche ed al quadro clinico dell'interessato. 4. Ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale di cui all'art. 2 possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.