Art. 4.
    1. Per il personale femminile lo stato di gravidanza costituisce:
      a) se in servizio, causa di non idoneita' temporanea;
      b) in    sede    di    reclutamento,   impedimento   temporaneo
all'espletamento   della  visita  medica  ai  fini  del  giudizio  di
idoneita'.  In  tal  caso l'accertamento dell'idoneita' e' effettuato
entro  il  termine  stabilito  dal bando di concorso, in relazione ai
tempi necessari per la definizione della graduatoria.