(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

ACCORDO DI AUTORIZZAZIONE TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI  E IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                      E IL GERMANISCHER LLOYD.

                              Premesso che:
      a) il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto   con   il   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio,  ha indicato - ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto
legislativo  3 agosto  1998, n. 314, e successive modificazioni - con
decreto  del  1° dicembre  2000  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana n. 302 del 29 dicembre 2000, le modalita'
per  la  presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli
organismi    riconosciuti    ed    i    criteri   per   il   rilascio
dell'autorizzazione stessa;
      b) il  Germanischer  Lloyd  e'  stato  riconosciuto,  ai  sensi
dell'art.  4  della  direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre
1994, riguardante le disposizioni e le norme comuni per gli organismi
che  effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
      c) il  Germanischer  Lloyd  ha presentato in data 14 marzo 2003
istanza  di  autorizzazione  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.
314/1998,  art.  4,  ed  ha successivamente integrato tale istanza in
data 16 maggio 2003;
      d) l'amministrazione,  a  seguito  di  apposita istruttoria, ha
predisposto  la  relazione  finale  del  procedimento  amministrativo
relativo  alla  valutazione  del possesso dei requisiti, previsti dal
decreto legislativo n. 314/1998, da parte del Germanischer Lloyd;
                 Si conviene e stipula quanto segue:
                               Art. 1.
                              Soggetti
    1. Sono parti del presente accordo:
      a)  «Amministrazione»:  il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti   ed   il   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio;
      b) «Organismo riconosciuto»: il Germanischer Lloyd.
                               Art. 2.
                               Oggetto
    1.  Costituiscono  oggetto del presente accordo, l'autorizzazione
all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al
rilascio  dei  certificati  di  legge,  di cui alle convenzioni SOLAS
1974,  MARPOL  1973/78  ed alla convenzione sulla linea di carico del
1966  e  successivi  relativi  emendamenti,  la  definizione di fini,
clausole,  condizioni  e  requisiti  dell'autorizzazione,  nonche' il
rilascio dei certificati di seguito elencati:
      a) certificato di bordo libero;
      b) certificato di sicurezza costruzioni di navi da carico;
      c) certificato di sicurezza ICOF;
      d) certificato COF;
      e) certificato ICOF GC;
      f) certificato COF GC;
      g) certificato IOPP;
      h) certificato IPPC;
      i)    certificato    di   esenzione   in   ordine   a   deroghe
all'applicazione  delle  regole  prescritte  per  il  rilascio  della
certificazione da a) ad h).
    2.  Il Germanischer Lloyd puo' rilasciare i certificati di cui al
comma 1 solo per le navi in classe.
    3.  Il  primo rilascio del certificato di cui alla lettera i) del
presente  articolo,  in  relazione  a  ciascuna  unita',  e' soggetto
all'approvazione dell'amministrazione.
                               Art. 3.
      Modalita' del primo rilascio del certificato di esenzione
    1.  Il  Germanischer  Lloyd  deve  trasmettere  il certificato di
esenzione  all'amministrazione  unitamente  a copia dei verbali delle
ispezioni   e   controlli   effettuati,  ai  fini  del  rilascio  del
certificato, nonche' ogni altra utile documentazione.
    2.    L'ufficio   competente   dell'amministrazione   approva   o
eventualmente  rifiuta  motivatamente, l'approvazione del certificato
di  esenzione entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti di cui
al comma 1 del presente articolo.
    3.  Decorso inutilmente tale termine, il certificato di esenzione
e'  approvato, a meno che, prima della scadenza del termine di cui al
comma    2    del    presente    articolo,    l'ufficio    competente
dell'amministrazione  non  richieda ulteriori elementi istruttori; in
tal caso detto ufficio si esprimera' entro i trenta giorni successivi
all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti.
    4.  Il  rinnovo  del  certificato  di  esenzione viene effettuato
direttamente dal Germanischer Lloyd.
                               Art. 4.
              Compensi per il rilascio dei certificati
    L'amministrazione  resta  estranea  ai  rapporti economici tra il
Germanischer  Lloyd  e i soggetti che richiedono le attivita' oggetto
del presente accordo.
                               Art. 5.
Obblighi    dell'organismo   riconosciuto   nell'espletamento   delle
attivita'   di  ispezione  e  controllo  ai  fini  del  rilascio  dei
                             certificati
    1.  Ai  fini  dello  svolgimento  dell'attivita'  autorizzata  il
Germanischer Lloyd si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori
che   prestino  la  loro  attivita'  alle  esclusive  dipendenze  del
Germanischer  Lloyd,  oppure  alle  dipendenze  di altri organismi di
classifica  con  i  quali  il  Germanischer Lloyd abbia un accordo, a
condizione che detti ultimi organismi siano stati riconosciuti.
    2.  In  ogni  caso  le  prestazioni degli ispettori che non siano
dipendenti esclusivi del Germanischer Lloyd sono vincolate al sistema
di qualita' del medesimo.
    3.  Il  Germanischer  Lloyd,  nell'espletamento dell'attivita' di
controllo  di  cui  all'art.  2  del  presente  accordo, si impegna a
cooperare  per  agevolare  la  rettifica  delle  deficienze  rilevate
nell'ambito  dell'attivita'  di Port State Control, laddove richiesto
ed a riferire all'amministrazione.
    4. Il Germanischer Lloyd si impegna a non intraprendere attivita'
che possano dar luogo a conflitto di interessi.
                               Art. 6.
                      Obblighi di informazione
    1.  Il  Germanischer  Lloyd  riferira'  all'amministrazione,  con
frequenza  semestrale,  le  informazioni  enumerate  nell'art.  7 del
decreto  legislativo n. 314/1998 ed eventuali ulteriori informazioni,
ove   in   tal   senso   concordato   tra  il  Germanischer  Lloyd  e
l'amministrazione, con semplice scambio di corrispondenza.
    2.  L'amministrazione  fornira'  al  Germanischer  Lloyd tutta la
documentazione  necessaria  affinche'  l'organismo riconosciuto possa
prestare i servizi di certificazione di legge.
    3.  Il  Germanischer  Lloyd non dovra', per ragioni di sicurezza,
emettere  certificati  a  favore  di  una  nave declassata o che stia
cambiando  classe,  prima  di  aver  consultato l'amministrazione per
decidere se sia necessaria un'ispezione completa.
    4.     Il    Germanischer    Lloyd    accetta    di    sottoporre
all'amministrazione  tutte  le  norme,  istruzioni e moduli richiesti
dall'amministrazione   stessa   rispetto   al   lavoro  eseguito  dal
Germanischer Lloyd, in conformita' al presente accordo.
    5.     Il    Germanischer    Lloyd    accetta    di    comunicare
all'amministrazione    le    tariffe    praticate   per   l'esercizio
dell'attivita'  di certificazione di cui al presente accordo, nonche'
le eventuali variazioni ed aggiornamenti.
    6.  Normative,  istruzioni  e  rapporti saranno redatti in lingua
italiana o inglese.
    7.  Il Germanischer Lloyd si impegna ad istituire un collegamento
telematico   attivo   h   24  con  l'amministrazione,  per  garantire
l'afflusso  di  tutti  i dati relativi all'attivita' svolta per conto
dell'amministrazione stessa.
                               Art. 7.
                   Interpretazioni ed equivalenze
    1.  Il  Germanischer  Lloyd riconosce che l'interpretazione degli
strumenti   applicabili,   la   determinazione  delle  equivalenze  o
l'accettazione   di   sostituzioni   di   requisiti  richiesti  dalle
convenzioni     internazionali    applicabili,    sono    prerogativa
dell'amministrazione  e collabora alla loro definizione, ove ritenuto
necessario.
    2.  Nel  caso  in  cui taluni dei predetti requisiti noti possano
temporaneamente  venire  soddisfatti per particolari circostanze, gli
ispettori   del   Germanischer  Lloyd,  informandone  tempestivamente
l'amministrazione,  specificano le condizioni alle quali la nave puo'
procedere  verso  un  porto  adeguato, dove possano essere effettuate
riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento,
senza  arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o
dell'equipaggio  ovvero  ad  altre  navi  e  senza  rappresentare  un
pericolo per l'ambiente marino.
                               Art. 8.
                              Controlli
    1.  L'amministrazione  verifica  ogni  due anni, decorrenti dalla
data  del  provvedimento  di autorizzazione, la permanenza in capo al
Germanischer   Lloyd  dei  requisiti  che  hanno  consentito  il  suo
riconoscimento  o  l'autorizzazione all'esecuzione dei compiti di cui
all'art. 2 del presente accordo.
    Tali    verifiche    possono   essere   effettuate   direttamente
dall'amministrazione  e/o da altro ente indipendente che la stessa si
riserva di designare.
    2.   Le   spese   relative   a  tali  verifiche  sono  rimborsate
all'amministrazione  dal  Germanischer  Lloyd  sulla  base  dei costi
effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.
    3.  L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni
tempo  a  verifiche  ulteriori  infrabiennali che riterra' opportune,
anche  disponendo  ispezioni  particolareggiate a campione delle navi
certificate dal Germanischer Lloyd.
    4.  Le  spese  relative  alle verifiche di cui al punto 3 saranno
ugualmente  rimborsate all'amministrazione secondo quanto previsto al
comma 2 del presente articolo.
    5. In relazione alle verifiche effettuate:
      a) l'amministrazione  puo'  riferire  alla  Commissione ed agli
Stati membri dell'Unione europea i risultati delle verifiche compiute
nei confronti del Germanischer Lloyd;
      b) il   rapporto  sulle  verifiche  compiute  sara'  comunicato
all'organismo  riconosciuto  che  fara' conoscere le sue osservazioni
all'amministrazione,   entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  del
rapporto;
      c) l'amministrazione,   preso   atto  delle  considerazioni  ed
osservazioni  formulate dall'organismo riconosciuto, ne terra' debito
conto, prima di sottoporre il rapporto alla Commissione europea;
      d) in  ogni  caso  gli esecutori delle verifiche ispettive sono
vincolati da obblighi di riservatezza.
                               Art. 9.
                               Durata
    1.  La  durata  del  presente accordo corrisponde alla durata del
provvedimento autorizzatorio di cui questo stesso accordo costituisce
il presupposto.
    2.   Fatto   salvo   quanto  previsto  dall'art.  8  del  decreto
legislativo  n.  314/1998,  cosi'  come  modificato  dall'art.  6 del
decreto  legislativo  n.  169/2000,  il  presente  accordo  ha durata
indeterminata;   tuttavia   ciascuna   delle   parti   puo'  recedere
dall'accordo  dando  un  preavviso  scritto  di dodici mesi all'altra
parte.
    3.  Entro  lo  stesso  termine  di cui al comma 2, ciascuna delle
parti   puo'   comunicare  per  iscritto  la  propria  intenzione  di
modificare  in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo.
In  tal  caso,  qualora  prima della scadenza suddetta si pervenga ad
accordo  scritto  tra  le  parti  circa le modifiche da apportare, il
nuovo   testo   sostituisce   o   integra   il   presente  accordo  e
l'amministrazione,  se  del caso, adegua il relativo provvedimento di
autorizzazione.  Ove  prima  della  scadenza,  tra  le  parti  non si
pervenga  ad  un'intesa, allo scadere del termine cessano gli effetti
giuridici dell'accordo.
                              Art. 10.
                           Responsabilita'
    1.  Il  Germanischer  Lloyd  e'  direttamente  responsabile delle
certificazioni emesse, oggetto del presente accordo, secondo le norme
dell'ordinamento giuridico italiano.
                              Art. 11.
                    Interpretazione dell'accordo
    1.  Il presente accordo e' interpretato e regolato in conformita'
alla  normativa  vigente  nello  Stato  italiano ed in particolare al
decreto  legislativo  n.  314/1998  cosi' come modificato dal decreto
legislativo n. 169/2000.
                              Art. 12.
                           Foro competente
    1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del
presente  accordo,  ove  non  possa  essere  risolta mediante accordo
bonario delle parti, sara' decisa dal Foro di Roma.
    2.   A   tal   fine  le  parti  eleggono  domicilio  come  segue:
l'amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  in viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, e Germanischer
Lloyd   presso   la   propria  rappresentanza  in  Italia  denominata
Germanischer Lloyd Italy S.r.l. in piazza Borgo Pila n. 40, torre A -
16129 Genova.