IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi servizi»; Visto il regolamento di applicazione della predetta legge n. 987/1931, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto n. 2504 del 2 dicembre 1937; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione; Visto in particolare l'art. 74, primo comma, del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 con il quale sono state trasferite alle regioni le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante, con esercizio di dette funzioni nel rispetto degli standars tecnici definiti dallo Stato; Visto l'art. 71 del citato decreto, che ha conservato allo Stato le funzioni amministrative relative all'organizzazione del commercio con l'estero, nonche' quelle concernenti la disciplina, il controllo di qualita' e la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali; Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale si e' previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneita' sanitaria; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1989 ed eventuali modifiche relativo all'istituzione del comitato tecnico-scientifico, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 ottobre 1987; Visto il regolamento istitutivo del servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, adottata con decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991, ed in particolare gli articoli 2 e 3; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997 che recepisce le direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993 relative a norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto; Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 14 febbraio 2002; Decreta: Art. 1. Organizzazione del Servizio nazionale di certificazione 1. Il presente decreto disciplina: a) l'organizzazione e l'articolazione del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale; b) la definizione e l'attuazione delle fasi della certificazione; c) la definizione delle categorie dei materiali di certificazione; d) il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a certificazione.