Art. 12. Certificazione delle produzioni vivaistiche 1. La certificazione delle produzioni vivaistiche si svolge in vivaio (in vivo e in vitro) e puo' essere effettuata soltanto a favore delle persone fisiche o giuridiche, autorizzate all'esercizio dell'attivita' vivaistica ai sensi della normativa fitosanitaria vigente, che dichiarino di utilizzare il materiale di moltiplicazione riconosciuto dal SNC, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal presente decreto e di protocolli tecnici delle singole specie. 2. Le piante certificate, esenti dagli organismi indicati dalla direttiva 2000/29/CE e conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale del 14 aprile 1997, devono essere accompagnate da un documento ufficiale, cosi' come previsto all'art. 15 che garantisce che tutte le operazioni di controllo sono state effettuate secondo le prescrizioni del presente decreto e dei disciplinari di produzione delle singole specie. 3. Le persone fisiche o giuridiche sottoposte al controllo, cosi' come le istituzioni, gli organismi e gli incaricati dei controlli, sono tenute a mettere a disposizione dell'SNC qualsiasi informazione utile a permettere ogni indagine nel quadro dei compiti loro affidati.