Art. 12.
             Certificazione delle produzioni vivaistiche
  1.  La  certificazione  delle  produzioni  vivaistiche si svolge in
vivaio  (in  vivo  e  in  vitro)  e puo' essere effettuata soltanto a
favore  delle persone fisiche o giuridiche, autorizzate all'esercizio
dell'attivita'  vivaistica  ai  sensi  della  normativa fitosanitaria
vigente, che dichiarino di utilizzare il materiale di moltiplicazione
riconosciuto  dal  SNC, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal
presente decreto e di protocolli tecnici delle singole specie.
  2.  Le  piante  certificate,  esenti dagli organismi indicati dalla
direttiva  2000/29/CE  e  conformi  a  quanto  previsto  dal  decreto
ministeriale  del  14 aprile  1997,  devono essere accompagnate da un
documento  ufficiale,  cosi' come previsto all'art. 15 che garantisce
che tutte le operazioni di controllo sono state effettuate secondo le
prescrizioni  del  presente  decreto e dei disciplinari di produzione
delle singole specie.
  3.  Le  persone fisiche o giuridiche sottoposte al controllo, cosi'
come  le  istituzioni,  gli organismi e gli incaricati dei controlli,
sono  tenute a mettere a disposizione dell'SNC qualsiasi informazione
utile  a  permettere  ogni  indagine  nel  quadro  dei  compiti  loro
affidati.