Art. 13. Riconoscimento del materiale vegetale da sottoporre a certificazione 1. Per il riconoscimento delle accessioni e' fatto obbligo al costitutore: a) di conservare la fonte primaria in idonee strutture atte a mantenere lo stato sanitario dichiarato dal costitutore; b) di presentare apposita domanda al SNC, corredata: 1) della documentazione atta a caratterizzare la cultivar o il clone; 2) della documentazione dello stato fitosanitario relativamente agli organismi contemplati dai disciplinari di produzione delle singole specie; 3) della copia autentica del brevetto e l'indicazione dell'azienda autorizzata alla moltiplicazione, per le varieta' brevettate, o di una dichiarazione attestante che la cultivar puo' essere liberamente moltipilcata; c) di consegnare al centro di conservazione per la premoltiplicazione riconosciuto dal Mi.P.A.F. il materiale di propagazione derivato dalla prima moltiplicazione della fonte primaria.