Art. 13.
Riconoscimento del materiale vegetale da sottoporre a certificazione
  1.  Per  il  riconoscimento  delle  accessioni  e' fatto obbligo al
costitutore:
    a) di  conservare  la  fonte  primaria in idonee strutture atte a
mantenere lo stato sanitario dichiarato dal costitutore;
    b) di presentare apposita domanda al SNC, corredata:
      1)  della documentazione atta a caratterizzare la cultivar o il
clone;
      2) della documentazione dello stato fitosanitario relativamente
agli  organismi  contemplati  dai  disciplinari  di  produzione delle
singole specie;
      3)   della   copia   autentica  del  brevetto  e  l'indicazione
dell'azienda   autorizzata  alla  moltiplicazione,  per  le  varieta'
brevettate,  o  di  una dichiarazione attestante che la cultivar puo'
essere liberamente moltipilcata;
    c) di    consegnare   al   centro   di   conservazione   per   la
premoltiplicazione   riconosciuto   dal  Mi.P.A.F.  il  materiale  di
propagazione   derivato   dalla  prima  moltiplicazione  della  fonte
primaria.