Art. 15.
                      Cartellino - Certificato
  1. Sui materiali di propagazione prodotti nel rispetto del presente
decreto  e  dei  disciplinari di produzione delle singole specie deve
essere   apposto  un  cartellino-certificato  di  colore  diverso  in
relazione  alla  fase  in cui sono stati prodotti. Il cartellino deve
riportare anche i dati richiesti per il passaporto delle piante e per
il documento di commercializzazione.
  2.  Gli  schemi  ed  i  colori  dei  cartellino-certificato saranno
proposti dal CNC e adottati con specifico provvedimento del MiPAF.