Art. 15. Cartellino - Certificato 1. Sui materiali di propagazione prodotti nel rispetto del presente decreto e dei disciplinari di produzione delle singole specie deve essere apposto un cartellino-certificato di colore diverso in relazione alla fase in cui sono stati prodotti. Il cartellino deve riportare anche i dati richiesti per il passaporto delle piante e per il documento di commercializzazione. 2. Gli schemi ed i colori dei cartellino-certificato saranno proposti dal CNC e adottati con specifico provvedimento del MiPAF.