Art. 17. Disposizioni transitorie 1. In deroga a quanto stabilito dal presente decreto, sono ammessi alla certificazione nazionale i materiali inseriti nei programmi di certificazione previsti dalle regioni o dalle province autonome all'atto dell'approvazione del presente decreto. 2. Le norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione certificato delle specie gia' regolamentate con appositi decreti ministeriali restano in vigore fino al momento della revisione da operare in forza del presente decreto. 3. I CCP e CP operanti e riconosciuti dal Ministero all'atto del presente decreto continuano a svolgere le loro funzioni sino al momento del loro riconoscimento secondo quanto stabilito dal presente decreto. Nel caso di mancata richiesta di riconoscimento o di non accoglimento della stessa i CCP e CP sono tenuti a mettere a disposizione del SNC le accessioni in conservazione ed in premoltiplicazione, libere da vincoli di moltiplicazione.