Art. 17.
                      Disposizioni transitorie
  1.  In deroga a quanto stabilito dal presente decreto, sono ammessi
alla  certificazione  nazionale i materiali inseriti nei programmi di
certificazione  previsti  dalle  regioni  o  dalle  province autonome
all'atto dell'approvazione del presente decreto.
  2. Le norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione
certificato  delle  specie  gia'  regolamentate  con appositi decreti
ministeriali  restano  in  vigore  fino al momento della revisione da
operare in forza del presente decreto.
  3.  I  CCP  e CP operanti e riconosciuti dal Ministero all'atto del
presente  decreto  continuano  a  svolgere  le  loro funzioni sino al
momento del loro riconoscimento secondo quanto stabilito dal presente
decreto.  Nel  caso  di  mancata richiesta di riconoscimento o di non
accoglimento  della  stessa  i  CCP  e  CP  sono  tenuti  a mettere a
disposizione   del   SNC   le   accessioni  in  conservazione  ed  in
premoltiplicazione, libere da vincoli di moltiplicazione.