Art. 2.
    Articolazione del Servizio nazionale di certificazione (SNC)
  1.  E'  istituito  presso  il  Ministero delle politiche agricole e
forestali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Servizio
nazionale  di  certificazione  (SNC)  del  materiale  di propagazione
vegetale che rappresenta l'organismo a livello nazionale responsabile
per  le  prestazioni  concernenti  la  qualita'  e  che  effettua  il
coordinamento     delle     attivita'     tecnico-amministrative    e
tecnico-scientifiche  relative  alla  certificazione del materiale di
propagazione vegetale.
  2.   Il   SNC   e'   costituito   dal  Comitato  nazionale  per  la
certificazione  (CNC),  dalla Segreteria operativa (SO) e dai servizi
fitosanitari  delle  regioni e delle province autonome competenti per
territorio, di seguito denominati SFR.