Art. 2. Articolazione del Servizio nazionale di certificazione (SNC) 1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Servizio nazionale di certificazione (SNC) del materiale di propagazione vegetale che rappresenta l'organismo a livello nazionale responsabile per le prestazioni concernenti la qualita' e che effettua il coordinamento delle attivita' tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla certificazione del materiale di propagazione vegetale. 2. Il SNC e' costituito dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC), dalla Segreteria operativa (SO) e dai servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome competenti per territorio, di seguito denominati SFR.