Art. 3. Comitato nazionale per la certificazione (CNC) 1. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 4 del presente articolo viene costituito il Comitato nazionale per la certificazione (CNC) composto da: due rappresentanti del MiPAF, di cui uno con funzioni di presidente; quattro esperti in produzione e conservazione del materiale certificato, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; due rappresentanti designati dalle organizzazioni interprofessionali di categoria di cui uno del settore vivaistico e uno del settore frutticolo; un rappresentante proposto dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Il CNC si avvale per le funzioni di segreteria del competente ufficio della Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela dei consumatori del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del MiPAF. 3. Il CNC viene rinnovato ogni quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non piu' di una volta. Esso viene convocato dal presidente o su proposta della maggioranza dei componenti. 4. Al CNC in particolare sono attribuiti i seguenti compiti: a) la proposta di provvedimenti e di disciplinari di produzione per la certificazione delle singole specie o gruppi di specie; b) la proposta al Mi.P.A.F. di riconoscimento dei centri di conservazione e di premoltiplicazione sulla base dell'istruttoria curata dal SFR competente per territorio; c) l'esecuzione, su incarico del Mi.P.A.F., delle verifiche ispettive sull'idoneita' dei centri di conservazione e dei centri di premoltiplicazione nonche' sulle modalita' di esecuzione delle attivita' di controllo nel processo di certificazione; d) la proposta sulle modalita' di iscrizione di accessioni di cultivar, di cloni e di selezioni certificabili al registro nazionale; e) la proposta sulle modalita' di esecuzione delle attivita' di controllo nel processo di certificazione; f) la proposta al Mi.P.A.F. di riconoscimento dei materiali da inserire nel registro nazionale di cui al successivo art. 14; g) il parere per il riconoscimento degli organismi interprofessionali che richiedono di operare con il SNC; h) la proposta in merito alle circolari esplicative e alla modulistica necessaria per l'attuazione del processo di certificazione; i) il parere sull'equivalenza degli schemi di certificazione di altri Paesi dell'Unione europea e dei Paesi terzi; j) la proposta sui programmi di formazione e di aggiornamento del personale che opera nell'ambito del SNC; k) la predisposizione di una relazione annuale sul programma nazionale di certificazione. 5. Il CNC ha la facolta' di costituire gruppi di lavoro anche con esperti al di fuori del comitato stesso per fornire il supporto tecnico-scientifico alle attivita' di propria competenza. 6. Il funzionamento del CNC viene disciplinato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.