Art. 3.
           Comitato nazionale per la certificazione (CNC)
  1.  Per  l'assolvimento  dei compiti di cui al comma 4 del presente
articolo viene costituito il Comitato nazionale per la certificazione
(CNC) composto da:
    due  rappresentanti  del  MiPAF,  di  cui  uno  con  funzioni  di
presidente;
    quattro  esperti  in  produzione  e  conservazione  del materiale
certificato, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
    tre   rappresentanti   regionali   designati   dalla   Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
    due     rappresentanti     designati     dalle     organizzazioni
interprofessionali  di  categoria di cui uno del settore vivaistico e
uno del settore frutticolo;
    un  rappresentante  proposto  dalle  organizzazioni professionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  2.  Il  CNC  si avvale per le funzioni di segreteria del competente
ufficio  della  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari  e  la  tutela  dei consumatori del Dipartimento della
qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del MiPAF.
  3.  Il  CNC  viene rinnovato ogni quattro anni ed i suoi componenti
possono  essere  riconfermati  per  non piu' di una volta. Esso viene
convocato   dal  presidente  o  su  proposta  della  maggioranza  dei
componenti.
  4. Al CNC in particolare sono attribuiti i seguenti compiti:
    a) la  proposta  di provvedimenti e di disciplinari di produzione
per la certificazione delle singole specie o gruppi di specie;
    b) la  proposta  al  Mi.P.A.F.  di  riconoscimento  dei centri di
conservazione  e  di  premoltiplicazione  sulla base dell'istruttoria
curata dal SFR competente per territorio;
    c) l'esecuzione,  su  incarico  del  Mi.P.A.F.,  delle  verifiche
ispettive  sull'idoneita' dei centri di conservazione e dei centri di
premoltiplicazione   nonche'  sulle  modalita'  di  esecuzione  delle
attivita' di controllo nel processo di certificazione;
    d) la  proposta  sulle  modalita'  di iscrizione di accessioni di
cultivar,   di   cloni  e  di  selezioni  certificabili  al  registro
nazionale;
    e) la  proposta  sulle modalita' di esecuzione delle attivita' di
controllo nel processo di certificazione;
    f) la  proposta  al  Mi.P.A.F. di riconoscimento dei materiali da
inserire nel registro nazionale di cui al successivo art. 14;
    g) il    parere    per    il   riconoscimento   degli   organismi
interprofessionali che richiedono di operare con il SNC;
    h) la  proposta  in  merito  alle  circolari  esplicative  e alla
modulistica    necessaria    per   l'attuazione   del   processo   di
certificazione;
    i) il  parere  sull'equivalenza degli schemi di certificazione di
altri Paesi dell'Unione europea e dei Paesi terzi;
    j) la proposta sui programmi di formazione e di aggiornamento del
personale che opera nell'ambito del SNC;
    k) la  predisposizione  di  una  relazione  annuale sul programma
nazionale di certificazione.
  5.  Il  CNC ha la facolta' di costituire gruppi di lavoro anche con
esperti  al  di  fuori  del  comitato  stesso per fornire il supporto
tecnico-scientifico alle attivita' di propria competenza.
  6.  Il  funzionamento  del  CNC  viene disciplinato con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali.