Art. 5.
Funzioni dei servizi fitosanitari regionali e delle province autonome
  1. Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome
di   Trento  e  Bolzano  provvedono  ad  esercitare  le  funzioni  di
certificazione  del  materiale  di  propagazione  vegetale  tramite i
propri   servizi   fitosanitari  istituiti  con  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 536;
  2. I SFR svolgono le seguenti funzioni:
    a) il riconoscimento dell'idoneita' dei centri di moltiplicazione
e dei vivai;
    b) le  attivita'  ispettive  e  di controllo su tutte le fasi del
processo di certificazione, secondo quanto stabilito dai disciplinari
di produzione per le singole specie o gruppi di specie;
    c) la certificazione dei materiali di moltiplicazione.
  3.  I  SFR si avvalgono del supporto scientifico degli istituti del
consiglio  per  la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui
al  decreto  legislativo  25 ottobre 1999, n. 454, e di altri enti ed
organismi riconosciuti idonei dal SNC.
  4.  I  controlli  e  la  vigilanza in tutte le fasi del processo di
certificazione   vengono   realizzati   da   ispettori   fitosanitari
appositamente addestrati ed aggiornati attraverso corsi di formazione
obbligatori.
  5.  I SFR forniscono al SNC ogni anno, al termine della campagna di
certificazione,   una   relazione   sull'attivita'   di  controllo  e
certificazione  ed i relativi dati statistici per specie, categoria e
stato sanitario del materiale certificato.