Art. 5. Funzioni dei servizi fitosanitari regionali e delle province autonome 1. Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad esercitare le funzioni di certificazione del materiale di propagazione vegetale tramite i propri servizi fitosanitari istituiti con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536; 2. I SFR svolgono le seguenti funzioni: a) il riconoscimento dell'idoneita' dei centri di moltiplicazione e dei vivai; b) le attivita' ispettive e di controllo su tutte le fasi del processo di certificazione, secondo quanto stabilito dai disciplinari di produzione per le singole specie o gruppi di specie; c) la certificazione dei materiali di moltiplicazione. 3. I SFR si avvalgono del supporto scientifico degli istituti del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui al decreto legislativo 25 ottobre 1999, n. 454, e di altri enti ed organismi riconosciuti idonei dal SNC. 4. I controlli e la vigilanza in tutte le fasi del processo di certificazione vengono realizzati da ispettori fitosanitari appositamente addestrati ed aggiornati attraverso corsi di formazione obbligatori. 5. I SFR forniscono al SNC ogni anno, al termine della campagna di certificazione, una relazione sull'attivita' di controllo e certificazione ed i relativi dati statistici per specie, categoria e stato sanitario del materiale certificato.