Art. 7. Fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri 1. La fase di conservazione del materiale riconosciuto a livello nazionale si svolge presso centri di conservazione per la premoltiplicazione pubblici. Tale fase puo' avvenire anche presso organismi privati riconosciuti per l'alta professionalita' e specifiche competenze in materia. Sia gli organismi pubblici che quelli privati devono essere riconosciuti idonei dal MiPAF, su proposta del CNC ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente. Le attivita' svolte presso i CCP sono coordinate a livello nazionale dal SNC. 2. Il numero e la dislocazione dei centri di conservazione per la premoltiplicazione deve essere strettamente funzionale alla necessita' di conservazione del materiale di «pre-base». 3. Scopi di questa fase sono: a) la conservazione in ambiente protetto di piante madri; b) la produzione, in ambiente protetto, di materiale di propagazione (marze, gemme, talee portinnesti e piante) di categoria «pre-base». 4. La conservazione per la premoltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie. 5. I CCP che intendono ottenere il riconoscimento dal MiPAF, devono essere dotati di idonee strutture per la conservazione in sanita' dei materiali e devono avere un responsabile tecnico-scientifico in possesso di specifiche competenze documentate. 6. Nel caso di rinuncia da parte di un organismo riconosciuto a svolgere le funzioni di CCP esso e' tenuto a consegnare le accessioni in conservazione al SNC che provvedera' alla individuazione del o dei CCP a cui affidarle. 7. Nella prima applicazione del presente decreto, gli organismi che intendono svolgere o continuare a svolgere le funzioni di CCP, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, devono avanzare richiesta di riconoscimento al MiPAF.