Art. 7.
  Fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri
  1.  La  fase  di conservazione del materiale riconosciuto a livello
nazionale   si   svolge   presso   centri  di  conservazione  per  la
premoltiplicazione  pubblici.  Tale  fase  puo' avvenire anche presso
organismi   privati   riconosciuti   per  l'alta  professionalita'  e
specifiche  competenze  in  materia.  Sia  gli organismi pubblici che
quelli  privati  devono  essere  riconosciuti  idonei  dal  MiPAF, su
proposta  del CNC ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni
previste  dalla  normativa fitosanitaria vigente. Le attivita' svolte
presso i CCP sono coordinate a livello nazionale dal SNC.
  2.  Il  numero e la dislocazione dei centri di conservazione per la
premoltiplicazione   deve   essere   strettamente   funzionale   alla
necessita' di conservazione del materiale di «pre-base».
  3. Scopi di questa fase sono:
    a) la conservazione in ambiente protetto di piante madri;
    b) la   produzione,   in   ambiente  protetto,  di  materiale  di
propagazione  (marze, gemme, talee portinnesti e piante) di categoria
«pre-base».
  4.  La  conservazione  per la premoltiplicazione e' organizzata per
specie o gruppi di specie.
  5. I CCP che intendono ottenere il riconoscimento dal MiPAF, devono
essere dotati di idonee strutture per la conservazione in sanita' dei
materiali  e  devono  avere  un  responsabile  tecnico-scientifico in
possesso di specifiche competenze documentate.
  6.  Nel  caso  di  rinuncia da parte di un organismo riconosciuto a
svolgere le funzioni di CCP esso e' tenuto a consegnare le accessioni
in conservazione al SNC che provvedera' alla individuazione del o dei
CCP a cui affidarle.
  7. Nella prima applicazione del presente decreto, gli organismi che
intendono  svolgere o continuare a svolgere le funzioni di CCP, entro
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  provvedimento,
devono avanzare richiesta di riconoscimento al MiPAF.