Art. 8.
            Fase di premoltiplicazione e relativi centri
  1. La fase si svolge presso centri di premoltiplicazione pubblici o
privati  riconosciuti  idonei  dal  MiPAF, su proposta del CNC, ed in
possesso   dei   requisiti  e  delle  autorizzazioni  previste  dalla
normativa fitosanitaria vigente.
  2.  Il  numero  e  la dislocazione dei centri di premoltiplicazione
(CP)   deve   essere   strettamente  funzionale  alla  necessita'  di
premoltiplicazione del materiale di «base».
  3. Scopi di questa fase sono:
    a) l'allevamento  in  ambiente protetto o in campo, a seconda dei
disciplinari di ciascuna specie, di piante categoria «base»;
    b) la  produzione  in ambiente protetto o in campo, a seconda dei
disciplinari  tecnici  di  ciascuna  specie,  di  piante (innestate o
autoradicate) di categoria «base».
  4.  La  premoltiplicazione  e'  organizzata  per specie o gruppi di
specie.
  5.  I  centri  di  premoltiplicazione  che  intendono  ottenere  il
riconoscimento dal MiPAF devono essere dotati di idonee strutture per
la  premoltiplicazione  in  sanita'  dei  materiali e devono avere un
responsabile   tecnico   in   possesso   di   specifiche   competenze
documentate.
  6. Nella prima applicazione del presente decreto, gli organismi che
intendono  svolgere  o continuare a svolgere le funzioni di centro di
premoltiplicazione  (CP),  entro  sessanta giorni dalla pubblicazione
del  presente decreto, devono avanzare richiesta di riconoscimento al
MiPAF.