Art. 8. Fase di premoltiplicazione e relativi centri 1. La fase si svolge presso centri di premoltiplicazione pubblici o privati riconosciuti idonei dal MiPAF, su proposta del CNC, ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente. 2. Il numero e la dislocazione dei centri di premoltiplicazione (CP) deve essere strettamente funzionale alla necessita' di premoltiplicazione del materiale di «base». 3. Scopi di questa fase sono: a) l'allevamento in ambiente protetto o in campo, a seconda dei disciplinari di ciascuna specie, di piante categoria «base»; b) la produzione in ambiente protetto o in campo, a seconda dei disciplinari tecnici di ciascuna specie, di piante (innestate o autoradicate) di categoria «base». 4. La premoltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie. 5. I centri di premoltiplicazione che intendono ottenere il riconoscimento dal MiPAF devono essere dotati di idonee strutture per la premoltiplicazione in sanita' dei materiali e devono avere un responsabile tecnico in possesso di specifiche competenze documentate. 6. Nella prima applicazione del presente decreto, gli organismi che intendono svolgere o continuare a svolgere le funzioni di centro di premoltiplicazione (CP), entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono avanzare richiesta di riconoscimento al MiPAF.