Art. 9. Fase di moltiplicazione 1. La fase della moltiplicazione si attua in campi di piante madri, in laboratori di micropropagazione e in vivai per la produzione di materiale di categoria «certificato», sotto la responsabilita' di vivaisti singoli o associati. I campi di piante madri, i laboratori di micropropagazione ed i vivai, riconosciuti dai servizi fitosanitari regionali o delle province autonome devono soddisfare i requisiti previsti dai disciplinari di produzione delle singole specie o gruppi di esse. 2. Scopi della fase di cui al comma 1 sono: a) l'allevamento delle piante madri nel rispetto dei disciplinari previsti per ciascuna specie; b) la produzione, nel rispetto dei disciplinari di ciascuna specie, di materiale di propagazione (semi, marze, talee, portinnesti e piante) di categoria «certificato». 3. La moltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie. 4. I centri di moltiplicazione (CM) che intendono ottenere il riconoscimento dai SFR devono: a) disporre di un responsabile tecnico interlocutore nei confronti degli organismi di controllo e certificazione in possesso di specifiche competenze documentate; b) disporre di campi e strutture atte a consentire le operazioni di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni; c) disporre di attrezzature meccaniche per la lavorazione, la conservazione e il trasporto da utilizzare esclusivamente per le attivita' della struttura. 5. Le domande per ottenere il riconoscimento di centro di moltiplicazione e le domande per ottenere la certificazione genetico-sanitaria del materiale vivaistico prodotto devono essere presentate al SFR competente per territorio. 6. Le aziende vivaistiche che intendono certificare la loro produzione, devono farne richiesta al SFR competente per territorio che, dopo aver eseguito i controlli previsti nei relativi disciplinari di produzione, rilascia il riconoscimento e l'autorizzazione alla certificazione genetica e sanitaria (cartellino certificato).