(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO

    L'allegato  II  al  decreto  del  Ministero dei trasporti e della
navigazione  6  agosto  1998,  n.  408, come da ultimo modificato dal
decreto  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto
2002, e' modificato come segue:
    Il   quarto  trattino  del  punto  7.10  dell'allegato  II  della
direttiva 96/96/CE e' sostituito dal seguente:
    "-  ove  possibile,  controllare  che  il limitatore di velocita'
impedisca tiva 92/6/CEE di superare i valori previsti."
    Il  punto  8.2  dell'allegato  II  della  direttiva  96/96/CE  e'
sostituito dal seguente:
    "8.2. Emissioni di gas di scarico
    8.2.1. Veicoli con motore ad accensione comandata (benzina)
    a)   Se   le   emissioni  non  sono  controllate  da  un  sistema
perfezionato  di  controllo  delle  emissioni  quale  un convertitore
catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda:
    1)  esame  visivo  dell'impianto  di scarico per accertare che e'
completo,  che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono
fughe;
    2)  esame  visivo  del  dispositivo  di controllo delle emissioni
installato  dal  costruttore,  per  accertare che e' completo, che si
trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;
    dopo  un  congruo  periodo di condizionamento del motore (tenendo
conto  delle  raccomandazioni del costruttore), occorre effettuare la
misurazione  della  concentrazione  di monossido di carbonio (CO) nei
gas di scarico con motore al minimo (motore disinnestato).
    Il  tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico e' quello
dichiarato dal costruttore del veicolo.
    Se  il  dato  non e' disponibile o se le autorita' come valore di
riferimento,  il tenore massimo ammissibile di CO non deve superare i
valori seguenti:
    i)  4,5 % per i veicoli immatricolati e messi in circolazione per
la  prima  volta  tra  la data a partire dalla quale gli Stati membri
hanno   stabilito  che  tali  veicoli  devono  essere  conformi  alla
direttiva 70/220/CEE (*) e il 1° ottobre 1986;
    ii) 3,5 % per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per
la prima volta dopo il 1° ottobre 1986.
    b)  Se  le  emissioni  di  gas  di scarico sono controllate da un
sistema  perfezionato di controllo quale un convertitore catalitico a
tre vie con regolazione a sonda lambda:
    1)  esame  visivo  dell'impianto  di scarico per accertare che e'
completo,  che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono
fughe;
    2)  esame  visivo  del  dispositivo  di controllo delle emissioni
installato  dal  costruttore,  per  accertare che e' completo, che si
trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;
    3)  determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle
emissioni  del  veicolo  mediante misurazione del valore lambda e del
tenore  di  CO nel gas di scarico in base al punto 4 o alle procedure
proposte  dal costruttore e approvate all'atto dell'omologazione. Per
ciascuna  delle  prove,  il  veicolo sara' sottoposto a un periodo di
condizionamento del costruttore del veicolo;
    4) emissioni all'uscita del tubo di scarico - valori limite.
    Il  tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico e' quello
dichiarato dal costruttore del veicolo.
    Se  il  dato non e' disponibile, il tenore massimo ammissibile di
CO non deve superare i valori seguenti:
    i) Misurazione con motore al minimo:
    il  tenore  massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve
essere  superiore  a  0,5 % vol. e, per i veicoli omologati secondo i
valori  limite  di  cui alla riga A o alla riga B della tabella della
sezione   5.3.1.4   dell'allegato   I   della  direttiva  70/220/CEE,
modificata  dalla  direttiva  98/69/CE  (**) o modifiche seguenti, il
tenore  massimo  ammissibile di CO nei gas di scarico non deve essere
superiore  a  0,3  %  vol.  Qualora  non  sia possibile stabilire una
corrispondenza   con  la  direttiva  70/220/  CEE,  modificata  dalla
direttiva  98/69/CE, ai veicoli immatricolati o messi in circolazione
per  la prima volta dopo il 1o luglio 2002 si applica quanto previsto
sopra.
    ii) Misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocita'
2000 giri/min-1:
    Tenore  di  CO:  non  superiore  a  0,3  %  vol. e, per i veicoli
omologati  secondo  i  valori limite di cui alla riga A o alla riga B
della  tabella  della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva
70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE o modifiche seguenti,
il  tenore  massimo  ammissibile  di  CO  nei gas di scarico non deve
essere superiore a 0,2 % vol. Qualora non sia possibile stabilire una
corrispondenza   con   la   direttiva  70/220/CEE,  modificata  dalla
direttiva 98/69/CE, ai veicoli imma-tricolati o messi in circolazione
per  la prima volta dopo il 1o luglio 2002 si applica quanto previsto
sopra.
    Lambda: 1 + o - 0,03 o secondo le specifiche
    iii)  Per  i  veicoli  a  motore muniti di sistema diagnostico di
bordo in
    CEE  (modificata  dalla direttiva 98/69/CE e modifiche seguenti),
gli  Stati  membri  possono,  in  alter-nativa al metodo precisato al
punto   i),  stabilire  il  funzionamento  corretto  del  sistema  di
emissioni  attraverso  la  lettura  adeguata del dispositivo OBD e la
verifica simultanea del funzionamento corretto del sistema OBD.
    8.2.2. Veicoli con motore ad accensione per compressione (Diesel)
    a)  La  misurazione dell'opacita' dei gas di scarico viene ovvero
il  motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con
cambio in folle e frizione innestata.
    b) Condizionamento del veicolo:
    1)   I   veicoli   possono   essere   sottoposti  a  prova  senza
condizionamento  anche  se, per questioni di sicurezza, e' necessario
verificare  che  il  motore  sia  caldo  e  in  condizioni meccaniche
soddisfacenti.
    2)  Fatta  eccezione  per quanto disposto alla successiva lettera
d), punto 5), la prova non derata negativa se il veicolo non e' stato
condizionato conformemente alle prescrizioni che seguono:
    i)  il  motore  deve  aver pienamente raggiunto la temperatura di
esercizio;  ad esempio, la temperatura dell'olio motore, rilevata con
una  sonda  nell'alloggiamento  dell'asta  di misurazione del livello
dell'olio, deve essere di almeno 80 °C, o essa e' inferiore, o ancora
la  temperatura  del blocco motore, misurata mediate il livello delle
radiazioni  infrarossi,  deve  essere  almeno equivalente. Se, per la
configurazione  del  veicolo,  questo  tipo  di  misurazione  non  e'
realizzabile,  la normale temperatura di esercizio del motore nuta in
altro  modo,  ad  esempio  azionando la ventola di raffreddamento del
motore;
    ii)  l'impianto  di  scarico deve essere spurgato mediante almeno
tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente.
    c) Procedura di prova:
    1)  esame  visivo  del  dispositivo  di controllo delle emissioni
installato  dal  costruttore,  per  accertare che e' completo, che si
trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;
    2)  Il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al
minimo  prima  di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel
caso di veicoli pesanti a motore diesel, secondi dopo aver rilasciato
l'acceleratore;
    3)  Per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale
dell'acceleratore   deve  essere  azionato  a  fondo,  velocemente  e
regolarmente  (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in
modo da ottenere l'erogazione massima dalla pompa di iniezione;
    4)  Durante  ciascun  ciclo  di  accelerazione  libera,  prima di
rilasciare  il  comando dell'acceleratore, il motore deve raggiungere
il   regime   massimo  o,  nel  caso  dei  veicoli  con  trasmissione
automatica,  il  regime specificato dal costruttore o ancora, se tale
dato  non e' disponibile, i 2/3 del regime massimo. essere verificato
ad  esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere
un  intervallo  di  tempo sufficiente tra l'azionamento e il rilascio
dell'acceleratore;  per i veicoli delle categorie 1 e 2 dell'allegato
I, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi.
    d) Valori limite
    1)  Il  livello  di  concentrazione  non dovra' essere mente alla
direttiva 72/306/CEE (***).
    2) Se il dato non e' disponibile o se le autorita' come valore di
riferimento,  il  livello  di concentrazione non dal costruttore o ai
valori limite del coefficiente di assorbimento, che sono i seguenti:
    Coefficiente d'assorbimento massimo per:
    - motori diesel ad aspirazione naturale: 2,5 m -1 ,
    - motori diesel a turbocompressione: 3,0 m -1 ,
    - si applica un limite di 1,5 m -1 ai seguenti veicoli, omologati
secondo i valori limite che appaiono nella:
    a)  riga  B  della  tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I
della  direttiva  70/220/CEE,  modificata  dalla direttiva 98/69/CE -
(veicoli commerciali leggeri Diesel-Euro4);
    b)  riga  B1  delle  tabelle  della sezione 6.2.1 dell'allegato I
della  direttiva  88/77/CEE,  modificata  dalla  direttiva 1999/96/CE
(****) - (veicoli commerciali pesanti Diesel-Euro4);
    c)  riga  B2  delle  tabelle  della sezione 6.2.1 dell'allegato I
della  direttiva  88/77/CEE,  modificata dalla direttiva 1999/96/CE -
(veicoli commerciali pesanti Diesel-Euro5);
    d) riga C delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I della
direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE - (veicoli
commerciali pesanti EEV)
    o  i  valori  limite  delle  modifiche  seguenti  della direttiva
70/220/CEE,  modificata  dalla  direttiva 98/69/CE, o i valori limite
delle  modifiche seguenti della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla
direttiva 1999/96/CE, oppure valori equivalenti in caso di impiego di
un   tipo  di  apparecchia-tura  diversa  da  quella  utilizzata  per
l'omologazione CE.
    Qualora  non  sia  possibile  stabilire una corrispondenza con la
sezione   5.3.1.4   dell'allegato   I   della  direttiva  70/220/CEE,
modificata  dalla  direttiva 98/69/CE, o ai sensi della sezione 6.2.1
dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva
1999/96/CE,  ai veicoli imma-tricolati o messi in circolazione per la
prima volta dopo il 1o luglio 2008 si applica quanto previsto sopra.
    3)  Questi  requisiti non si applicano ai veicoli immatricolati o
messi  in circolazione per la prima volta anteriormente al 1o gennaio
1980.
    4)  Si considera che i veicoli non abbiano superato la prova solo
se  la  media  aritmetica dei valori regi-strati in almeno gli ultimi
tre  cicli  di  accelerazione  libera  e' superiore al valore limite.
calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media
registrata  o  i  risultati di un qual-siasi altro calcolo statistico
che tenga conto della dispersione delle misurazioni. Gli Stati membri
possono limitare il numero massimo dei cicli di prova.
    5)  Al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni
del  punto  8.2.2,  lettera  d),  punto  4,  gli Stati membri possono
considerare  che  un  veicolo  non  ha  superato la prova se i valori
registrati  sono  consi-derevolmente  superiori ai valori limite dopo
meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo (o
metodo equivalente) previsti al punto 8.2.2, lettera b), punto 2 ii).
Sempre  al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni
del  punto  8.2.2,  lettera  d),  punto  4,  gli Stati membri possono
considerare  che  un  veicolo  ha  superato  la  prova  se  i  valori
registrati  sono  considerevolmente  inferiori  ai valori limite dopo
meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo (o
metodo  equi-valente)  previsti  al  punto 8.2.2, lettera b), punto 2
ii).
    8.2.3. Apparecchiatura di controllo
    Ai fini del controllo delle emissioni dei veicoli sono utilizzate
apparecchiature  atte  a  stabilire  con  precisione  che siano stati
rispettati i valori limite prescritti o indicati dal costruttore.
    8.2.4.  Se,  durante  la procedura di omologazione CE, un tipo di
veicolo  non  risulta  conforme  ai  valori  limite  stabi-liti dalla
presente direttiva, per quel tipo di veicolo gli Stati membri possono
fissare  valori  limite  superiori,  sulla  base di prove fornite dal
costruttore. Essi ne informano quindi la Commissione, che a sua volta
ne informa gli altri Stati membri.
    (*) GU L 76 del 9.3.1970, pag. 1.
     (**) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.
     (***) GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1.
     (****) GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1."