Art. 3.
  Ai fini della concessione dei mutui agevolati di cui all'art. 1 del
presente  decreto,  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua  con  proprio  provvedimento,  i  progetti  ammissibili  al
finanziamento agevolato, ordinati in graduatoria secondo i criteri di
cui all'art. 2 del presente decreto, dandone comunicazione alla Cassa
depositi e prestiti.
  I finanziamenti relativi agli investimenti individuati nei progetti
di  cui  al  precedente comma saranno concessi dalla Cassa depositi e
prestiti   nei   limiti   dell'ammontare   complessivo  finanziabile,
calcolato  sulla  base  del differenziale tra il tasso ordinario e il
tasso  agevolato.  L'onere  corrispondente  a  tale differenziale non
potra'  superare  complessivamente la somma stanziata di 5,16 milioni
di euro gia' impegnata con decreto direttoriale n. 3579 dell'8 luglio
2003.
  I  finanziamenti  di  cui  al  presente articolo saranno concessi e
regolati  dalla Cassa depositi e prestiti alle condizioni, incluse le
garanzie,  con  le  modalita' e nei termini stabiliti dai decreti del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  tempo  per tempo vigenti,
adottati  ai  sensi  dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n.
284 del 30 luglio 1999.