Art. 3. Ai fini della concessione dei mutui agevolati di cui all'art. 1 del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio provvedimento, i progetti ammissibili al finanziamento agevolato, ordinati in graduatoria secondo i criteri di cui all'art. 2 del presente decreto, dandone comunicazione alla Cassa depositi e prestiti. I finanziamenti relativi agli investimenti individuati nei progetti di cui al precedente comma saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti nei limiti dell'ammontare complessivo finanziabile, calcolato sulla base del differenziale tra il tasso ordinario e il tasso agevolato. L'onere corrispondente a tale differenziale non potra' superare complessivamente la somma stanziata di 5,16 milioni di euro gia' impegnata con decreto direttoriale n. 3579 dell'8 luglio 2003. I finanziamenti di cui al presente articolo saranno concessi e regolati dalla Cassa depositi e prestiti alle condizioni, incluse le garanzie, con le modalita' e nei termini stabiliti dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze tempo per tempo vigenti, adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 284 del 30 luglio 1999.