Art. 4. Il rimborso da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali degli importi dovuti a titolo di contribuzione avverra' mediante versamenti sul conto corrente fruttifero n. 29811, intestato alla Cassa depositi e prestiti, presso la Tesoreria centrale dello Stato da effettuarsi entro il termine di scadenza di ciascuna rata di ammortamento dei finanziamenti a tasso agevolato, ossia entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per l'intera durata dell'ammortamento. Gli eventuali interessi di preammortamento saranno totalmente a carico dell'ente mutuatario.