Art. 4.
  Il  rimborso  da  parte  del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  degli  importi  dovuti  a  titolo  di contribuzione avverra'
mediante versamenti sul conto corrente fruttifero n. 29811, intestato
alla  Cassa  depositi  e prestiti, presso la Tesoreria centrale dello
Stato da effettuarsi entro il termine di scadenza di ciascuna rata di
ammortamento  dei  finanziamenti  a  tasso  agevolato, ossia entro il
30 giugno  e  il  31 dicembre  di  ogni  anno,  per  l'intera  durata
dell'ammortamento.
  Gli  eventuali  interessi  di  preammortamento saranno totalmente a
carico dell'ente mutuatario.