Art. 6.
  Il   beneficio   previsto   dall'art.  50,  comma  3,  della  legge
27 dicembre  2002,  n. 289, a carico del Fondo per l'occupazione puo'
essere  revocato  con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche    sociali    qualora    l'obiettivo   di   stabilizzazione
occupazionale previsto dal progetto non venga raggiunto.
  In  caso  di  revoca  del  beneficio  di cui al comma precedente il
mutuatario dovra' assumere a proprio carico l'onere del differenziale
originariamente   a   carico   del   Fondo  per  l'occupazione,  pena
l'estinzione anticipata del finanziamento.
  In  caso  di  rifiuto  da  parte  dei  soggetti  di cui all'art. 2,
comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  81/2000,  a  partecipare  ai
progetti  di  cui  all'art. 1 del presente decreto, si applichera' la
procedura  prevista  dall'art.  9 del medesimo decreto legislativo n.
81.
    Roma, 2 ottobre 2003
                                                  Il Ministro: Maroni