Art. 6. Il beneficio previsto dall'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a carico del Fondo per l'occupazione puo' essere revocato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali qualora l'obiettivo di stabilizzazione occupazionale previsto dal progetto non venga raggiunto. In caso di revoca del beneficio di cui al comma precedente il mutuatario dovra' assumere a proprio carico l'onere del differenziale originariamente a carico del Fondo per l'occupazione, pena l'estinzione anticipata del finanziamento. In caso di rifiuto da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, a partecipare ai progetti di cui all'art. 1 del presente decreto, si applichera' la procedura prevista dall'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 81. Roma, 2 ottobre 2003 Il Ministro: Maroni