IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
1.  Approvazione dello schema di dati concernente la dichiarazione di
identificazione ai fini IVA, di variazione e di cessazione attivita'.
    1.1.  I  soggetti  domiciliati  o residenti fuori della Comunita'
europea,  non  identificati  ai  fini  IVA in ambito comunitario, che
effettuano  prestazioni  di  servizi  tramite  mezzi  elettronici nei
confronti  di  committenti  comunitari  non  soggetti passivi ai fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  possono  avvalersi  del  regime
speciale  previsto  dall'art. 74-quinquies del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
introdotto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273. A tal fine
i predetti soggetti richiedono all'ufficio competente di cui al punto
3  l'identificazione  nel  territorio  dello  Stato  inviando per via
telematica  i  dati di cui all'allegato A del presente provvedimento,
secondo  lo  schema  e  le  relative  istruzioni disponibili nel sito
Internet www.e-services. agenziaentrate.it
    1.2.  Le  variazioni  dei  dati  contenuti nella dichiarazione di
identificazione   di   cui   al  punto  1.1,  nonche'  la  cessazione
dell'attivita',  qualora il soggetto precedentemente identificato non
intenda   piu'  avvalersi  del  regime  speciale  previsto  dall'art.
74-quinquies  ovvero non sia piu' in possesso dei requisiti richiesti
dal  predetto  regime,  sono  comunicate  ai medesimo ufficio per via
telematica, utilizzando il sito Internet di cui al punto 1.1, secondo
le istruzioni ivi fornite.
2.  Approvazione  dello  schema  di dati concernente la dichiarazione
trimestrale riepilogativa delle operazioni effettuate.
    2.1.  I  soggetti  di  cui  al  punto  1.1,  al fine di assolvere
l'adempimento previsto dal comma 6 dell'art. 74-quinquies, presentano
per  via  telematica,  anche  in  mancanza di operazioni, all'ufficio
competente  di cui al punto 3, entro il giorno 20 del mese successivo
al trimestre solare di riferimento, una dichiarazione compilata sulla
base  dello  schema  e delle relative istruzioni disponibili nel sito
Internet  di cui al punto 1.1, comunicando i dati di cui all'allegato
B al presente provvedimento.
3. Individuazione dell'ufficio competente.
  3.1.  E'  attribuita al centro operativo di Pescara la competenza a
gestire  i  rapporti  in materia di imposta sul valore aggiunto con i
soggetti identificati ai sensi dell'art. 74-quinquies del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, e successive
modificazioni.
Motivazioni.
  Il   decreto   legislativo  1° agosto  2003,  n.  273,  emanato  in
attuazione  della  legge  3 febbraio  2003,  n. 14 (legge comunitaria
2002),  nel  recepire  la  direttiva  comunitaria  n.  2002/38/CE del
7 maggio  2002,  che  modifica temporaneamente la VI direttiva IVA n.
77/388/CEE   del  17 maggio  1977,  ha  introdotto  nel  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   26 ottobre   1972,  n.  633  l'art.
74-quinquies.
  Le  nuove disposizioni previste dall'art. 74-quinquies disciplinano
un regime speciale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto riservato
ai soggetti che:
    sono domiciliati o residenti fuori della Comunita' europea;
    non  sono  «identificati  in  ambito comunitario», cioe' non sono
soggetti passivi di imposta ai fini IVA all'interno della Comunita';
    erogano  servizi  tramite  mezzi  elettronici  a  committenti non
soggetti   passivi  d'imposta  (privati  consumatori)  domiciliati  o
residenti in Italia o in altro Stato membro della Comunita'.
  In  particolare,  il  comma 1 dell'art. 74-quinquies prevede, per i
soggetti  non comunitari che intendano avvalersi del predetto regime,
la  presentazione,  per via telematica, di una apposita dichiarazione
di  identificazione  ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto nel
territorio  dello  Stato,  di  variazione  dei  dati  precedentemente
comunicati ovvero di cessazione dell'attivita'.
  Inoltre,  il  comma 6 del medesimo articolo, al fine di determinare
l'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta per ciascun trimestre solare,
prevede  la presentazione, sempre per via telematica, di una apposita
dichiarazione  riepilogativa  delle prestazioni di servizi effettuate
in ciascun trimestre solare tramite mezzi elettronici.
  Il  presente  provvedimento,  nel dare attuazione alle disposizioni
previste  dai  commi  1  e  8  dell'art.  74-quinquies  e dal comma 2
dell'art.  1  del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, approva
lo  schema  di  dati  per  la  presentazione  della  dichiarazione di
identificazione  e  di  variazione  ai  fini  dell'imposta sul valore
aggiunto   dei   predetti   soggetti  non  comunitari  nonche'  della
dichiarazione  trimestrale  riepilogativa delle operazioni effettuate
dai medesimi soggetti.
  Individua  altresi'  nel centro operativo di Pescara, struttura che
gia'  cura  diversi  rapporti  con  soggetti  non  residenti anche in
materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto,  l'ufficio  competente a
gestire tutti i rapporti con i soggetti che si avvalgono del predetto
regime speciale.
  I   dati   contenuti  negli  allegati  al  presente  provvedimento,
unitamente  all'intero  processo  di  registrazione  ai  fini IVA dei
soggetti interessati ed ai conseguenti adempimenti dichiarativi, sono
disponibili  sul sito www.e-services.agenziaentrate.it, appositamente
istituito  per  l'esclusivo  assolvimento  via  Internet dei predetti
adempimenti riservati a tale particolare categoria di soggetti.
  Tali  dati  sono  conformi a quanto concordato in sede di confronto
tra gli Stati membri della Comunita' europea.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4).
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
  Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni:  istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto.
  Legge  3 febbraio  2003,  n.  14: Disposizioni per l'adempimento di
obblighi   derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
europee (legge comunitaria 2002).
  Direttiva   n.   77/388/CEE  del  17 maggio  1977,  in  materia  di
armonizzazione  delle  legislazioni  degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari.
  Direttiva  n.  2002/38/CE  del  7 maggio  2002,  modificativa della
direttiva  n. 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul
valore  aggiunto  applicabile  ai  servizi  di  radiodiffusione  e di
televisione   e   a   determinati   servizi  prestati  tramite  mezzi
elettronici.
  Decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  273,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  230  del  3 ottobre  2003:  Attuazione della
direttiva  2002/38/CE,  che  modifica  la  direttiva  77/388/CEE,  in
materia  di regime UVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di
televisione,  nonche'  a  determinati  servizi prestati tramite mezzi
elettronici.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 ottobre 2003
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara