Art. 2.
    Rideterminazione e rendicontazione delle risorse finanziarie
    1.  L'onere  presunto, relativo alle risorse da corrispondere per
le  rate  di  indennizzo  riguardati  le  domande presentate entro il
21 febbraio  2001,  agli  aventi  diritto agli indennizzi di cui alla
legge  n. 210 del 1992, unitamente alle risorse di cui al decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, e' stimato in
Euro 263.629.976 (pari a L. 510.458.814.182).
    2. Al fine di procedere al trasferimento delle ulteriori risorse,
stimate  necessarie  per  l'esercizio  della funzione trasferita, gli
enti  titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210 del 1992, sono
tenuti   a   predisporre   apposita   rendicontazione   al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  i  criteri e le modalita'
indicate all'art. 5.
    3.  Sulla  base della rendicontazione di cui al precedente comma,
il  Ministero  dell'economia e delle finanze procede, d'intesa con le
regioni,   alla   rideterminazione   delle  risorse  finanziarie  per
l'esercizio  della  funzione di salute umana a regime. Con successivo
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri sara' definita
l'entita' delle risorse spettanti a ciascuna regione o ente locale.