Art. 2. Rideterminazione e rendicontazione delle risorse finanziarie 1. L'onere presunto, relativo alle risorse da corrispondere per le rate di indennizzo riguardati le domande presentate entro il 21 febbraio 2001, agli aventi diritto agli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992, unitamente alle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, e' stimato in Euro 263.629.976 (pari a L. 510.458.814.182). 2. Al fine di procedere al trasferimento delle ulteriori risorse, stimate necessarie per l'esercizio della funzione trasferita, gli enti titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210 del 1992, sono tenuti a predisporre apposita rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e le modalita' indicate all'art. 5. 3. Sulla base della rendicontazione di cui al precedente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze procede, d'intesa con le regioni, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio della funzione di salute umana a regime. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sara' definita l'entita' delle risorse spettanti a ciascuna regione o ente locale.