Art. 3.
                             Contenzioso
    1.  Restano  a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 4,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000,
gli  oneri  a  qualsiasi  titolo derivanti dal contenzioso riferito a
qualsiasi   ricorso   giurisdizionale   concernenti   le  istanze  di
indennizzo  trasmesse  sino  al  21 febbraio  2001 al Ministero della
sanita', dalle aziende sanitarie locali.