Art. 4.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Restano  a  carico  dello Stato gli oneri finanziari relativi
agli  indennizzi  iscritti  a  ruolo sino al 21 febbraio 2001, al cui
pagamento  continuano  a  provvedere  i  Dipartimenti provinciali del
Tesoro.
    2.  Restano,  altresi',  nella  competenza dello Stato i benefici
previsti  dalla  legge  n.  210 del 1992, per gli indennizzi relativi
alle  domande  presentate entro il 21 febbraio 2001, ad esclusione di
quanto  previsto  dall'art.  2, comma 3, della legge n. 210 del 1992,
relativamente al caso di decesso.
    3. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti
del Ministero dell'economia e delle finanze.