Art. 4. Disposizioni transitorie 1. Restano a carico dello Stato gli oneri finanziari relativi agli indennizzi iscritti a ruolo sino al 21 febbraio 2001, al cui pagamento continuano a provvedere i Dipartimenti provinciali del Tesoro. 2. Restano, altresi', nella competenza dello Stato i benefici previsti dalla legge n. 210 del 1992, per gli indennizzi relativi alle domande presentate entro il 21 febbraio 2001, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 210 del 1992, relativamente al caso di decesso. 3. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.