Art. 5.
                    Modalita' di rendicontazione
    1.  Gli enti titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210 del
1992,  al fine della rendicontazione di cui all'art. 2, comma 1 delle
domande  di  indennizzo  precedenti  al  21 febbraio  2001,  dovranno
fornire  i  dati secondo le istruzioni fornite nella allegata tabella
1.
    2.  Al  fine  di disporre del quadro complessivo delle risorse da
trasferire  alle  regioni  per  gli  anni 2001 e seguenti, le regioni
forniranno altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
relativi  alle domande presentate dal 22 febbraio 2001 al 31 dicembre
2002,  secondo  le  allegate  tabelle  2,  4 e 5 e i dati relativi ai
vitalizi di cui alla tabella 3.
    3.  Le  regioni  devono presentare la rendicontazione debitamente
certificata  entro  sessanta  giorni dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.