Art. 5. Modalita' di rendicontazione 1. Gli enti titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210 del 1992, al fine della rendicontazione di cui all'art. 2, comma 1 delle domande di indennizzo precedenti al 21 febbraio 2001, dovranno fornire i dati secondo le istruzioni fornite nella allegata tabella 1. 2. Al fine di disporre del quadro complessivo delle risorse da trasferire alle regioni per gli anni 2001 e seguenti, le regioni forniranno altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alle domande presentate dal 22 febbraio 2001 al 31 dicembre 2002, secondo le allegate tabelle 2, 4 e 5 e i dati relativi ai vitalizi di cui alla tabella 3. 3. Le regioni devono presentare la rendicontazione debitamente certificata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.