IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e
50,   che   conferisce   funzioni  e  compiti  degli  uffici  metrici
provinciali  alle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1
dispone  che  il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di
organizzazione  e  le  attivita' connesse e strumentali all'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999,
concernente  l'individuazione  dei  beni e delle risorse degli uffici
metrici   provinciali  da  trasferire  alle  camere  di  commercio  a
decorrere dal 1° gennaio 2000;
  Visto,  in particolare l'art. 5, comma 2, del precitato decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, che attribuisce
le  funzioni  e  le risorse dell'Ufficio metrico provinciale di Aosta
alla  regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del
Capo  provvisorio  dello  Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere
dal 1° gennaio 2000;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 settembre 2000, n. 256, che reca
norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale   della  regione
Friuli-Venezia  Giulia  concernenti  il  trasferimento alle camere di
commercio  delle  funzioni  e  dei  compiti  degli uffici provinciali
metrici;
  Visto  il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto
Adige  concernenti,  tra  l'altro,  il  trasferimento  alle camere di
commercio  delle  funzioni  e  dei  compiti  degli uffici provinciali
metrici;
  Visto  il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme
di   attuazione   dello  statuto  speciale  della  Regione  siciliana
concernenti  il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
  Vista  la  legge  regionale  20  maggio  2002, n. 7, concernente il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre
valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato
con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  sul  servizio  metrico  approvato con regio
decreto  31  gennaio  1909,  n.  242,  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista  la legge 25 marzo 1997, n. 77, ed, in particolare, l'art. 3,
comma 4;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 marzo  2000,  n.  182, recante
modifiche   ed  integrazione  della  disciplina  della  verificazione
periodica di strumenti metrici;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  dicembre  2001,  inerente  le
condizioni  e  le  modalita'  di  accreditamento  dei  laboratori per
l'esecuzione della verificazione periodica;
  Vista la norma armonizzata di riferimento UNI CEI EN 45501 relativa
a strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
  Vista  la  raccomandazione  dell'Organizzazione  internazionale  di
metrologia legale (OIML) di Parigi n. R 117, in quanto applicabile ai
distributori di carburante per autotrazione;
  Sentito il Comitato centrale metrico in data 18 luglio 2002;
  Acquisita l'intesa con l'Unione italiana delle camere di commercio,
di cui alla nota n. 8864 del 6 novembre 2002;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  47,  comma  2, del decreto
legislativo  n.  112  del 1998 sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa
comunitaria,  di  norme  tecniche uniformi e standard di qualita' per
prodotti e servizi;
  Considerata  la  necessita'  di definire, sulla base delle suddette
norme  e  raccomandazioni,  le  procedure  tecniche da seguire per le
operazioni  di  verificazione  periodica,  al  fine di uniformarle su
tutto  il  territorio  nazionale,  relativamente  agli  strumenti per
pesare a funzionamento non automatico e ai distributori di carburante
per  autotrazione,  in  ragione  del  loro utilizzo nelle transazioni
commerciali;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.   La   presente   direttiva   si   applica  alle  operazioni  di
verificazione periodica dei seguenti strumenti di misura:
    a) strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
    b) complessi di misurazione di carburante per autotrazione presso
distributori stradali.
  2.  Le  procedure  tecniche  per  la  verificazione periodica degli
strumenti di misura sono riportate negli allegati I, II.