IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita' connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visto, in particolare l'art. 5, comma 2, del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'Ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, ed, in particolare, l'art. 3, comma 4; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, recante modifiche ed integrazione della disciplina della verificazione periodica di strumenti metrici; Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2001, inerente le condizioni e le modalita' di accreditamento dei laboratori per l'esecuzione della verificazione periodica; Vista la norma armonizzata di riferimento UNI CEI EN 45501 relativa a strumenti per pesare a funzionamento non automatico; Vista la raccomandazione dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML) di Parigi n. R 117, in quanto applicabile ai distributori di carburante per autotrazione; Sentito il Comitato centrale metrico in data 18 luglio 2002; Acquisita l'intesa con l'Unione italiana delle camere di commercio, di cui alla nota n. 8864 del 6 novembre 2002; Considerato che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi; Considerata la necessita' di definire, sulla base delle suddette norme e raccomandazioni, le procedure tecniche da seguire per le operazioni di verificazione periodica, al fine di uniformarle su tutto il territorio nazionale, relativamente agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e ai distributori di carburante per autotrazione, in ragione del loro utilizzo nelle transazioni commerciali; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1. Campo di applicazione 1. La presente direttiva si applica alle operazioni di verificazione periodica dei seguenti strumenti di misura: a) strumenti per pesare a funzionamento non automatico; b) complessi di misurazione di carburante per autotrazione presso distributori stradali. 2. Le procedure tecniche per la verificazione periodica degli strumenti di misura sono riportate negli allegati I, II.