Art. 2.
                       Campioni di riferimento
  1.  Tutti  i  campioni  di  riferimento  devono  essere  tarati con
riferibilita'  ai  campioni nazionali o internazionali, da laboratori
di  taratura  accreditati  da  organismi  aderenti  al  EA  (European
Cooperation for Accreditation) e devono essere inseriti in un sistema
pianificato di controllo periodico con cadenza almeno quinquennale.
  La  presente  direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 4 aprile 2003
                                                 Il Ministro: Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2003
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 391