Art. 2. Campioni di riferimento 1. Tutti i campioni di riferimento devono essere tarati con riferibilita' ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti al EA (European Cooperation for Accreditation) e devono essere inseriti in un sistema pianificato di controllo periodico con cadenza almeno quinquennale. La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 2003 Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 391