(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato I
                                                    (art. 1, comma 2)
      Procedura per la verificazione periodica degli strumenti
              per pesare a funzionamento non automatico
    1.  I  campioni  di lavoro possono essere tarati dal soggetto che
svolge la verificazione periodica con la riferibilita' ai campioni di
riferimento  di  cui  all'art.  2, aventi i requisiti richiesti dalla
norma  di  riferimento,  purche' disponga di sistemi di trasferimento
(comparatori   di  massa)  e  di  procedure  idonee  con  particolare
attenzione  alla  stima  delle  incertezze  di  misura  connesse alle
operazioni  di  taratura.  In  particolare,  l'incertezza  estesa  di
taratura  non  deve  essere superiore ad 1/3 della tolleranza ammessa
sui  campioni di lavoro, nella verifica del rispetto delle tolleranze
ammesse  per  la classe di precisione degli strumenti considerata. In
sede di prova di strumenti la cui portata massima e' maggiore di 1 t,
in  luogo  dei  pesi o delle masse campione puo' essere utilizzato un
qualsiasi   altro   carico  non  variabile  a  condizione  che  siano
utilizzati  almeno  pesi  o masse campione corrispondenti al maggiore
dei  seguenti valori: 1 t oppure 50% della portata massima. In, luogo
del  50%  della  portata  massima,  la porzione dei pesi o masse puo'
essere ridotta a:
      a) 35%  della  portata massima se l'errore di ripetibilita' non
supera 0,3 e (e=divisione di verifica);
      b) 20%  della  portata massima se l'errore di ripetibilita' non
supera  0,2  e  (e=divisione  di verifica). L'errore di ripetibilita'
deve  essere  determinato con un carico prossimo al 50% della portata
massima, collocato tre volte sul ricettore del carico.
    2. La verificazione periodica prevede:
      a) un  controllo  visivo,  al  fine  di verificare l'integrita'
delle  marcature  e/o  etichette  adesive attestanti la verificazione
prima   o   CE,   dell'esistenza  sullo  strumento  delle  iscrizioni
regolamentari,  dei  sigilli  o  di altri elementi di protezione. Nel
caso  di  sigilli  elettronici  con contatore di eventi si accerta la
corrispondenza  tra  l'indicazione  di  detto  contatore  e il numero
riscontrato,  secondo  i  casi in occasione dell'ultima verificazione
periodica,   della   verificazione  prima  o  CE  oppure  dell'ultima
rilegalizzazione;
      b) l'effettuazione  di  prove  metrologiche  per  verificare il
funzionamento  ed  il  rispetto  degli  errori massimi tollerati. Gli
errori massimi tollerati sono quelli previsti dal decreto legislativo
29 dicembre  1992,  n. 517, per gli strumenti in servizio e sono pari
al  doppio  degli errori ammessi in verificazione CE. Negli strumenti
ad  indicazione  digitale  la  valutazione per gli errori deve essere
effettuata  come  prescritto dalla norma armonizzata UNI CEI EN 45501
al punto A.4.4.3.
    3. Prove metrologiche e loro svolgimento:
      a) prova  di accuratezza del dispositivo di zero qualora questo
non  sia  elettronico.  E'  effettuata mettendo lo strumento a zero e
determinando,   in   seguito,  il  carico  aggiuntivo  per  il  quale
l'indicatore passa da zero ad una divisione superiore allo zero;
      b) prova   della   ripetibilita'   su  due  livelli  di  carico
(approssimativamente  in  corrispondenza  di 1/2 max e di max) con la
ripetizione  di  n.  3  pesate  per livello per gli strumenti con max
minore  o  uguale  a  1000  kg.  Per  gli strumenti con max > 1000 kg
effettuare  la  prova  di  ripetibilita' ad un solo livello di carico
(approssimativamente in corrispondenza di 1/2 max) con la ripetizione
di n. 3 pesate;
      c) prova   di   decentramento.   E'   effettuata   secondo   le
prescrizioni della norma armonizzata UNI CEI EN 45501, punto A.4.7.;
      d)   prove   atte  alla  determinazione  degli  errori  massimi
tollerati  fino  a  max  senza  tara, con almeno 5 distinti valori di
carico  con  carico  ascendente e 5 con carico discendente; i carichi
dovranno  avere valori prossimi alle portate max e min e ad altri tre
valori  intermedi.  Per  gli strumenti con max > 1 t se si impiega il
metodo  di  «sostituzione  con  zavorra» non si effettua la prova con
carico discendente;
      e) prova  di accuratezza del dispositivo di tara qualora questo
non sia di tipo elettronico. La prova e' effettuata come descritto al
presente  comma  3,  lettera a), dopo aver azionato il dispositivo di
tara;
      f) prove  di mobilita' o di sensibilita' approssimativamente in
corrispondenza di min., 1/2 max e max.