Allegato I (art. 1, comma 2) Procedura per la verificazione periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico 1. I campioni di lavoro possono essere tarati dal soggetto che svolge la verificazione periodica con la riferibilita' ai campioni di riferimento di cui all'art. 2, aventi i requisiti richiesti dalla norma di riferimento, purche' disponga di sistemi di trasferimento (comparatori di massa) e di procedure idonee con particolare attenzione alla stima delle incertezze di misura connesse alle operazioni di taratura. In particolare, l'incertezza estesa di taratura non deve essere superiore ad 1/3 della tolleranza ammessa sui campioni di lavoro, nella verifica del rispetto delle tolleranze ammesse per la classe di precisione degli strumenti considerata. In sede di prova di strumenti la cui portata massima e' maggiore di 1 t, in luogo dei pesi o delle masse campione puo' essere utilizzato un qualsiasi altro carico non variabile a condizione che siano utilizzati almeno pesi o masse campione corrispondenti al maggiore dei seguenti valori: 1 t oppure 50% della portata massima. In, luogo del 50% della portata massima, la porzione dei pesi o masse puo' essere ridotta a: a) 35% della portata massima se l'errore di ripetibilita' non supera 0,3 e (e=divisione di verifica); b) 20% della portata massima se l'errore di ripetibilita' non supera 0,2 e (e=divisione di verifica). L'errore di ripetibilita' deve essere determinato con un carico prossimo al 50% della portata massima, collocato tre volte sul ricettore del carico. 2. La verificazione periodica prevede: a) un controllo visivo, al fine di verificare l'integrita' delle marcature e/o etichette adesive attestanti la verificazione prima o CE, dell'esistenza sullo strumento delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione. Nel caso di sigilli elettronici con contatore di eventi si accerta la corrispondenza tra l'indicazione di detto contatore e il numero riscontrato, secondo i casi in occasione dell'ultima verificazione periodica, della verificazione prima o CE oppure dell'ultima rilegalizzazione; b) l'effettuazione di prove metrologiche per verificare il funzionamento ed il rispetto degli errori massimi tollerati. Gli errori massimi tollerati sono quelli previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per gli strumenti in servizio e sono pari al doppio degli errori ammessi in verificazione CE. Negli strumenti ad indicazione digitale la valutazione per gli errori deve essere effettuata come prescritto dalla norma armonizzata UNI CEI EN 45501 al punto A.4.4.3. 3. Prove metrologiche e loro svolgimento: a) prova di accuratezza del dispositivo di zero qualora questo non sia elettronico. E' effettuata mettendo lo strumento a zero e determinando, in seguito, il carico aggiuntivo per il quale l'indicatore passa da zero ad una divisione superiore allo zero; b) prova della ripetibilita' su due livelli di carico (approssimativamente in corrispondenza di 1/2 max e di max) con la ripetizione di n. 3 pesate per livello per gli strumenti con max minore o uguale a 1000 kg. Per gli strumenti con max > 1000 kg effettuare la prova di ripetibilita' ad un solo livello di carico (approssimativamente in corrispondenza di 1/2 max) con la ripetizione di n. 3 pesate; c) prova di decentramento. E' effettuata secondo le prescrizioni della norma armonizzata UNI CEI EN 45501, punto A.4.7.; d) prove atte alla determinazione degli errori massimi tollerati fino a max senza tara, con almeno 5 distinti valori di carico con carico ascendente e 5 con carico discendente; i carichi dovranno avere valori prossimi alle portate max e min e ad altri tre valori intermedi. Per gli strumenti con max > 1 t se si impiega il metodo di «sostituzione con zavorra» non si effettua la prova con carico discendente; e) prova di accuratezza del dispositivo di tara qualora questo non sia di tipo elettronico. La prova e' effettuata come descritto al presente comma 3, lettera a), dopo aver azionato il dispositivo di tara; f) prove di mobilita' o di sensibilita' approssimativamente in corrispondenza di min., 1/2 max e max.