Art. 5. Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2004 al 2019, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, capitoli 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso. L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 luglio 2003, sara' scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003. Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 ottobre 2003 Il Ministro: Tremonti