Art. 5.
  Gli  oneri  per interessi relativi agli anni finanziari dal 2004 al
2019,  nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario  2019  faranno  carico  ai capitoli che verranno iscritti
nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente,
capitoli 2214  (unita'  previsionale  di base 3.1.7.3) e 9502 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
  L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5
del  citato  decreto  del  23 luglio  2003,  sara'  scritturato dalle
sezioni  di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al
capitolo 2247  (unita'  previsionale  di base 3.1.7.5) dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2003.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio  presso  il  Ministero dell'economia e delle finanze e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 10 ottobre 2003
                                                Il Ministro: Tremonti