IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno
1991  e  successive  modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di
produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale
metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  220 del 17 marzo 1995 inerente
l'attuazione  degli  articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in
materia   di   produzione  agricola  ed  agro-alimentare  con  metodo
biologico;
  Vista  l'istanza  presentata,  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto
legislativo  n.  220/1995,  dalla  «I.C.S.  Control Systems Insurance
S.r.l.», con sede in Grosseto, viale Ombrone n. 3, inoltrata a questa
amministrazione  in  data  11 dicembre  2002  e  successive  note  ed
integrazioni;
  Visto  il  parere  del  Comitato,  di  cui  all'art.  2 del decreto
legislativo  n. 220/1995, e dei rappresentanti delle regioni Toscana,
Liguria,  Valle  d'Aosta  e  Piemonte,  nei cui territori l'organismo
richiedente  ha  indicato  di essere presente, ai sensi dell'allegato
II, parte I, punto 6 del citato decreto legislativo n. 220/1995;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione   dell'organismo  «I.C.S.  Control  Systems  Insurance
S.r.l.», con sede in Grosseto, viale Ombrone n. 3, ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo n. 220/1995;
  Ritenuto che le attivita' di controllo degli organismi di controllo
autorizzati,   ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  n.
220/1995,  attengono alla verifica del metodo di produzione biologico
di  prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari ad esclusione dei mezzi tecnici;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'organismo  di  controllo  «I.C.S.  Control  Systems  Insurance
S.r.l.»,  con sede in Grosseto, viale Ombrone n. 3, e' autorizzato ai
sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995 ad
esercitare   l'attivita'   di  controllo  sul  metodo  di  produzione
biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui
prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
  2.  L'«I.C.S.  Control  Systems  Insurance  S.r.l.», nell'esercizio
dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare
l'esercizio della propria attivita' a quanto previsto dal regolamento
(CEE)  n.  2092/91  del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal
decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.