IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge  13 novembre  2002,  n.  256,  che  modifica  ed integra alcune
disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Visto  il  proprio decreto 23 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 152 del 3 luglio 2003, con il
quale  veniva  dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalita' delle gelate
veriticatesi  dal  6 aprile  2003  all'8 aprile  2003 in provincia di
Napoli;
  Vista  la  nota  25 agosto  2003  con  la quale la regione Campania
chiede  di  inserire  il  comune  di Torre Annunziata tra i territori
delimitati  nonche'  di  estendere  le provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettera  d-bis)  ed  art.  3, comma 2-bis, nelle aree gia'
individuate con il richiamato decreto del 23 giugno 2003;
  Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nei  territori  agricoli della provincia di Napoli, individuati con
decreto  ministeriale  del  23 giugno 2003 richiamato nelle premesse,
danneggiati  dalla gelate verificatesi dal 6 aprile 2003 all'8 aprile
2003,  sono estese le provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera
d-bis)  ed  art. 3, comma 2-bis della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
nel  testo  modificata  dal  decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200,
convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256.