IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185; Visto il proprio decreto 23 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 3 luglio 2003, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalita' delle gelate veriticatesi dal 6 aprile 2003 all'8 aprile 2003 in provincia di Napoli; Vista la nota 25 agosto 2003 con la quale la regione Campania chiede di inserire il comune di Torre Annunziata tra i territori delimitati nonche' di estendere le provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera d-bis) ed art. 3, comma 2-bis, nelle aree gia' individuate con il richiamato decreto del 23 giugno 2003; Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa; Decreta: Art. 1. Nei territori agricoli della provincia di Napoli, individuati con decreto ministeriale del 23 giugno 2003 richiamato nelle premesse, danneggiati dalla gelate verificatesi dal 6 aprile 2003 all'8 aprile 2003, sono estese le provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera d-bis) ed art. 3, comma 2-bis della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificata dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256.