Art. 12.
             Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio
  1. Il giudice onorario di tribunale cessa dall'incarico:
    a) per il compimento del settantaduesimo anno di eta';
    b) per  scadenza  del  termine  di  durata  della  nomina o della
conferma;
    c) per dimissioni.
  2. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
    a) se   non  assume  le  funzioni  entro  sessanta  giorni  dalla
comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine
piu'  breve  eventualmente  fissato  dal  Ministro della giustizia ai
sensi dell'art. 10 ord. giud.;
    b) se   non   esercita   volontariamente   le  funzioni  inerenti
all'ufficio;
    c) se  viene  meno  uno dei requisiti necessari o sopravviene una
causa di incompatibilita'.
  3.  Il  giudice  onorario  di tribunale e' revocato dall'ufficio in
caso  di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad
esito negativo del tirocinio.