Art. 13.
                 Procedura per la decadenza e revoca
  1.  Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni
previste  dalle lettere a), b)&i e c) del comma 1 e a) e b) del comma
2  dell'articolo  precedente,  poiche'  si  tratta  di  prendere atto
dell'accadimento   di   un   fatto   al   quale  la  legge  ricollega
automaticamente  determinati  effetti,  il  Consiglio superiore della
magistratura  dispone  la immediata decadenza del magistrato onorario
appena   la   condizione   si   verifica   senza  disporre  ulteriori
accertamenti.
  2.  Nelle  ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno
di  uno  dei  requisiti  necessari o dal sopravvenire di una causa di
incompatibilita'  (art.  12,  lettera c) e di revoca per inosservanza
dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il presidente del
tribunale  che  abbia  avuto  notizia di un fatto che possa dar luogo
alla  decadenza  o alla revoca per le ragioni sopraindicate, puo', in
ogni  momento,  proporre al Consiglio giudiziario integrato, ai sensi
dell'art.  4,  comma  2,  della legge n. 374/1991, da cinque avvocati
designati  dai  consigli  dell'ordine degli avvocati del distretto di
Corte d'appello, la revoca o la decadenza del giudice onorario.
  3.   Il   consiglio  giudiziario  integrato,  dovra'  formulare  la
contestazione   indicando   succintamente  i  fatti  suscettibili  di
determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le
notizie  dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine
di  quindici  giorni  dal  ricevimento  dell'atto, l'interessato puo'
presentare  memorie  e  documenti  o indicare circostanze sulle quali
richiede indagini o testimonianze.
  4.  Ove  debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario
ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.
  5.  Il  Consiglio  giudiziario,  anche all'esito degli accertamenti
effettuati,   se   la  notizia  si  e'  rivelata  infondata,  dispone
l'archiviazione  del  procedimento; se, in caso contrario, la notizia
non   si  e'  rivelata  infondata  viene  notificato  tempestivamente
all'interessato   il  giorno,  l'ora  ed  il  luogo  fissati  per  la
deliberazione, avvertendolo che ha facolta' di prendere visione degli
atti relativi alla notizia dalla quale e' scaturito il procedimento e
degli  eventuali  accertamenti  svolti.  L'interessato  e' avvertito,
altresi',  che  potra'  comparire  personalmente,  che  potra' essere
assistito  da  un  difensore  scelto tra i magistrati, anche onorari,
appartenenti  all'ordine  giudiziario  o  tra gli avvocati del libero
Foro  e  che  se  non  si  presentera'  senza  addurre  un  legittimo
impedimento  si  procedera'  in  sua  assenza. La data fissata per la
deliberazione  deve  essere  notificata almeno dieci giorni prima del
giorno fissato.
  6.   Ciascun  membro  del  Consiglio  giudiziario  ha  facolta'  di
rivolgere  domande  all'interessato  sui fatti a lui riferiti. Questi
puo'  presentare  memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri
di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente da la parola
al difensore, se presente, ed infine all'interessato che la richieda.
  7. All'esito di tale attivita' il Consiglio giudiziario inviera' la
proposta  motivata  di  decadenza  o di revoca al Consiglio superiore
della magistratura.
  8.   In  quanto  titolare  del  potere  decisionale,  il  Consiglio
superiore  della  magistratura  potra'  accogliere  la  proposta  del
Consiglio  giudiziario,  ovvero,  nel  caso  in cui la stessa non sia
condivisa,  modificarla,  procedendo,  se  necessario,  a  richiedere
chiarimenti  al  Consiglio  giudiziario  stesso o all'espletamento di
ulteriore attivita' istruttoria.
  9.  La  cessazione,  la  decadenza  o  la  revoca  dall'ufficio  e'
dichiarata  o  disposta  con decreto del Ministro della giustizia, in
conformita'  con  la  deliberazione  del  Consiglio  superiore  della
magistratura.
  10.  In  caso  di  cessazione  e/o  revoca dall'incarico di giudice
onorario   di  tribunale,  il  presidente  del  tribunale  chiede  al
Consiglio  superiore  della  magistratura di nominare a copertura del
posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine
progressivo  della  graduatoria  deliberata  dal  Consiglio superiore
della magistratura.