Art. 14. Disciplina transitoria 1. Al fine della formazione della graduatoria di cui all'art. 4 del presente decreto, vengono definiti i seguenti termini: a) i presidenti di tribunale invieranno, al presidente della Corte di appello, entro il 30 ottobre 2003 le istanze raccolte e debitamente istruite; b) e' fissato in data 30 luglio 2003 il termine ultimo per la raccolta da parte del presidente del tribunale delle istanze per la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale di cui all'art. 3 del presente decreto; c) tutte le pratiche relative a domande di nomina a giudice onorario di tribunale pendenti presso i tribunali o i consigli giudiziari alla data di approvazione della circolare di cui in premessa, sono trasmesse al presidente della Corte di appello per l'inserimento nella graduatoria. Tutte le pratiche pervenute al Consiglio superiore della migistratura alla data di approvazione della suddetta circolare sono esaminate secondo la disciplina previgente.