Art. 14.
                       Disciplina transitoria
  1. Al fine della formazione della graduatoria di cui all'art. 4 del
presente decreto, vengono definiti i seguenti termini:
    a)  i  presidenti  di  tribunale  invieranno, al presidente della
Corte  di  appello,  entro  il  30 ottobre 2003 le istanze raccolte e
debitamente istruite;
    b)  e'  fissato  in  data 30 luglio 2003 il termine ultimo per la
raccolta  da  parte del presidente del tribunale delle istanze per la
partecipazione  alla  procedura  di selezione per la nomina a giudice
onorario di tribunale di cui all'art. 3 del presente decreto;
    c)  tutte  le  pratiche  relative  a  domande di nomina a giudice
onorario  di  tribunale  pendenti  presso  i  tribunali  o i consigli
giudiziari  alla  data  di  approvazione  della  circolare  di cui in
premessa,  sono  trasmesse  al  presidente della Corte di appello per
l'inserimento  nella  graduatoria.  Tutte  le  pratiche  pervenute al
Consiglio  superiore  della  migistratura  alla  data di approvazione
della   suddetta  circolare  sono  esaminate  secondo  la  disciplina
previgente.