Art. 2.
                 Nomina (requisiti e documentazione)
  1.  Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice
onorario di tribunale e' necessario che l'aspirante:
    a) sia cittadino italiano;
    b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
    c) abbia l'idoneita' fisica e psichica;
    d) abbia un'eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore
a sessantanove anni;
    e) abbia  la residenza in un comune compreso nel distretto in cui
ha  sede  l'ufficio  giudiziario  per il quale e' presentata domanda,
fatta  eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato
o le funzioni notarili;
    f) abbia  conseguito  la  laurea  in  giurisprudenza in una delle
universita'  della  Repubblica  o presso una universita' estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
    g) non  abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva  per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di
prevenzione o di sicurezza.
  2.   Tali   requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  della
presentazione della domanda di nomina o conferma.
  3. Alle istanze di nomina, presentate al presidente del tribunale e
successivamente trasmesse al Consiglio giudiziario, in originale e in
copia, dovranno essere allegati a pena di inammissibilita':
    prodotti dall'interessato:
      a) istanza di nomina dell'aspirante;
      b) certificazione  o autocertificazione dei requisiti di cui al
paragrafo  precedente,  con  l'indicazione,  quanto  al punto f), del
luogo  e  della  data  in  cui sia stata conseguita la laurea e della
votazione conseguita;
      c) certificato   attestante   l'idoneita'   fisica  e  psichica
rilasciato da un ente pubblico (ASL o medico militare);
      d) rilascio   del   nullaosta  incondizionato  da  parte  della
amministrazione   di  appartenenza  o  del  datore  di  lavoro  degli
aspiranti all'incarico di giudici onorari di tribunale;
      e) dichiarazione   con   cui   l'aspirante  si  impegna  a  non
esercitare  la  professione  forense  nell'ambito del circondario del
tribunale (vedi art. 5);
      g) dichiarazione    sulla    insussistenza    di    cause    di
incompatibilita' ex art. 19 ord. giud. (vedi art. 5);
    prodotti dall'ufficio:
      a) certificato  dei  carichi  pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il tribunale;
      b) certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma I, c.p.p.;
      c) rapporto informativo del prefetto;
      d) parere  motivato  del competente Consiglio dell'ordine degli
avvocati.
  Oltre  ai  suddetti  atti  dovra' essere allegato l'apposito modulo
debitamente  compilato  a  cura  dell'interessato (allegato A-GOT del
presente decreto).