Art. 2. Nomina (requisiti e documentazione) 1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice onorario di tribunale e' necessario che l'aspirante: a) sia cittadino italiano; b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici; c) abbia l'idoneita' fisica e psichica; d) abbia un'eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni; e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili; f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle universita' della Repubblica o presso una universita' estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza; g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza. 2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda di nomina o conferma. 3. Alle istanze di nomina, presentate al presidente del tribunale e successivamente trasmesse al Consiglio giudiziario, in originale e in copia, dovranno essere allegati a pena di inammissibilita': prodotti dall'interessato: a) istanza di nomina dell'aspirante; b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo precedente, con l'indicazione, quanto al punto f), del luogo e della data in cui sia stata conseguita la laurea e della votazione conseguita; c) certificato attestante l'idoneita' fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o medico militare); d) rilascio del nullaosta incondizionato da parte della amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro degli aspiranti all'incarico di giudici onorari di tribunale; e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del tribunale (vedi art. 5); g) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilita' ex art. 19 ord. giud. (vedi art. 5); prodotti dall'ufficio: a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale; b) certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma I, c.p.p.; c) rapporto informativo del prefetto; d) parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati. Oltre ai suddetti atti dovra' essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato (allegato A-GOT del presente decreto).