Art. 3. Procedimento per la nomina 1. Le istanze di nomina a giudice onorario di tribunale sono presentate al presidente del tribunale competente dal 1° gennaio alla data del 30 giugno di ogni anno dispari. 2. Il presidente del tribunale, una volta istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di tribunale, trasmette al Presidente della Corte di appello le domande con il proprio parere motivato: a) il presidente della Corte di appello provvede quindi a convocare il consiglio giudiziario nella composizione integrata prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti giudici onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui al primo comma; b) eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro 20 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio superiore della magistratura; c) predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario provvede ad inviarla con in relativi atti (in originale e in copia) entro il 30 ottobre al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti; d) coperti i posti in organico, la graduatoria verra' utilizzata dal Consiglio superiore della magistratura fino al 30 giugno del successivo biennio, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 12 del presente decreto. La nomina a giudice onorario di tribunale caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari; e) in caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza biennale, ovvero in mancanza di aspiranti, si provvede a raccogliere nuove istanze secondo la procedura di cui al presente articolo, in quanto compatibile; f) alla scadenza del biennio il Consiglio giudiziario integrato provvedera' al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione esclusivamente le istanze presentate nel periodo previsto dal comma 1; g) eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, sono rigettate con provvedimento del presidente del tribunale. 3. I pareri dei presidenti di tribunale e le proposte dei consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivati sui seguenti punti: a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, ordinamento giudiziario; b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate; c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita' nell'Amministrazione della giustizia; d) idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di credibilita' ed indipendenza; e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti. 4. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai consigli dell'ordine di appartenenza. 5. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascun tribunale, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello. 6. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei giudici onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio superiore della magistratura a cura dei presidenti delle Corti di appello, in originale e in copia. 7. Ad avvenuta nomina o conferma, sara' cura degli uffici interessati comunicare a questo Consiglio superiore della magistratura e al Ministero la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale. Dovra', altresi', essere comunicata dal Presidente del tribunale la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.