Art. 3.
                     Procedimento per la nomina
  1.  Le  istanze  di  nomina  a  giudice  onorario di tribunale sono
presentate al presidente del tribunale competente dal 1° gennaio alla
data del 30 giugno di ogni anno dispari.
  2.  Il  presidente  del tribunale, una volta istruite le istanze di
nomina  dei  giudici  onorari  di  tribunale, trasmette al Presidente
della Corte di appello le domande con il proprio parere motivato:
    a) il  presidente  della  Corte  di  appello  provvede  quindi  a
convocare  il  consiglio  giudiziario  nella  composizione  integrata
prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
per  la valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti giudici
onorari  e  per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro
che  partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria
predisposta  dal  consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti
alla  nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui al primo
comma;
    b) eventuali   osservazioni   nei  confronti  della  graduatoria,
proposte  entro  20  giorni  dalla  sua  approvazione  da  parte  del
Consiglio   giudiziario,  saranno  valutate  dallo  stesso  Consiglio
giudiziario   prima   dell'inoltro  della  graduatoria  al  Consiglio
superiore della magistratura;
    c) predisposta   la   proposta   di   graduatoria   il  Consiglio
giudiziario provvede ad inviarla con in relativi atti (in originale e
in   copia)   entro   il  30 ottobre  al  Consiglio  superiore  della
magistratura  per  la successiva approvazione e la conseguente nomina
dei candidati che copriranno i posti vacanti;
    d) coperti  i posti in organico, la graduatoria verra' utilizzata
dal  Consiglio  superiore  della  magistratura  fino al 30 giugno del
successivo  biennio,  al fine di coprire i posti resisi eventualmente
vacanti  a  seguito  del verificarsi di una delle condizioni previste
dall'art.  12  del  presente decreto. La nomina a giudice onorario di
tribunale  caduca  ogni  ulteriore  istanza  presentata  presso altri
uffici giudiziari;
    e) in  caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza
biennale,  ovvero in mancanza di aspiranti, si provvede a raccogliere
nuove  istanze  secondo  la procedura di cui al presente articolo, in
quanto compatibile;
    f) alla  scadenza  del biennio il Consiglio giudiziario integrato
provvedera' al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione
esclusivamente  le  istanze presentate nel periodo previsto dal comma
1;
    g) eventuali  istanze  di  nomina  pervenute  oltre il termine di
presentazione  delle  istanze  di  cui al comma 1, sono rigettate con
provvedimento del presidente del tribunale.
  3.  I pareri dei presidenti di tribunale e le proposte dei consigli
giudiziari dovranno essere espressamente motivati sui seguenti punti:
    a) possesso  da  parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei
requisiti  oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo
comma, ordinamento giudiziario;
    b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che
non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non
abbiano  avuto  in  passato  la  conferma  nell'incarico da parte del
Consiglio   superiore  della  magistratura  o  siano  state  da  esso
revocate;
    c) inesistenza   di   fatti   e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'   svolta   dagli  aspiranti  e  delle  caratteristiche
dell'ambiente,   possano   ingenerare   il   timore   di  parzialita'
nell'Amministrazione della giustizia;
    d) idoneita'   degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  ed  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da  provate  garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
    e) eventuale  pendenza  di  procedimenti  penali  a  carico degli
aspiranti.
  4.  Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato
i  consigli  giudiziari,  nella  redazione  delle  proposte, dovranno
tenere conto dei pareri motivati espressi dai consigli dell'ordine di
appartenenza.
  5.  I  dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti,
per   ciascun  tribunale,  ai  servizi  riguardanti  la  magistratura
onoraria  attesteranno  la  regolare allegazione della documentazione
per  le  istanze  di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione
solo  delle  pratiche  corredate  da  tutta  la documentazione di cui
sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.
  6.  Le  istanze  di  nomina  e  le proposte di conferma dei giudici
onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al
Consiglio  superiore  della  magistratura a cura dei presidenti delle
Corti di appello, in originale e in copia.
  7.   Ad  avvenuta  nomina  o  conferma,  sara'  cura  degli  uffici
interessati   comunicare   a   questo   Consiglio   superiore   della
magistratura   e   al   Ministero  la  presa  di  possesso,  mediante
trasmissione   del   relativo   verbale.   Dovra',  altresi',  essere
comunicata  dal Presidente del tribunale la mancata presa di possesso
nel  termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza
dall'incarico.