Art. 5.
                          Incompatibilita'
  1.  Non  possono  esercitare  le  funzioni  di  giudice onorario di
tribunale:
    a) i  membri  del  parlamento  nazionale ed europeo, i membri del
Governo,  i  titolari  di  cariche  elettive ed i membri delle giunte
degli  enti  territoriali,  i  componenti  degli  organi  deputati al
controllo  sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di
difensore civico;
    b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
    c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti
incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
    d) gli   appartenenti   ad   associazioni  i  cui  vincoli  siano
incompatibili    con    l'esercizio   indipendente   della   funzione
giurisdizionale;
    e) coloro  che  svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti
attivita'  professionale  non  occasionale  per  conto  di imprese di
assicurazione   o   bancaria,  ovvero  per  istituti  o  societa'  di
intermediazione finanziaria.
  2.  Gli  avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono
esercitare  la  professione  forense  dinanzi  agli uffici giudiziari
compresi  nel  circondario  del tribunale presso il quale svolgono le
funzioni di giudice onorario di tribunale e non possono rappresentare
o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi
dinanzi ai medesimi uffici.
  3.   Non  e'  compatibile  con  le  funzioni  onorarie  l'esercizio
dell'attivita'   legale  c.d.  stragiudiziale  diretta  all'esercizio
dell'attivita'  professionale  davanti  all'ufficio o agli uffici nei
quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.
  4. Il giudice onorario di tribunale non puo' assumere l'incarico di
consulente,  perito  o  interprete  nei  procedimenti che si svolgono
dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
  5.   Non   si   estendono   ai  giudici  onorari  di  tribunale  le
incompatibilita' previste dall'art. 18 ord. giud.
  6. Si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilita'
previste  dall'art.  19  ord.  giud., ivi comprese quelle tra coniugi
secondo  l'interpretazione  della  circolare  del C.S.M. n. 8160/82 e
successive  modifiche,  anche  rispetto  ai  magistrati,  ordinari ed
onorari, in servizio presso lo stesso ufficio di tribunale.
  7.  Si  applica ai giudici onorari di tribunale l'art. 8 cpv. della
legge   30 marzo   1957,  n.  361;  pertanto,  coloro  che  intendono
candidarsi,   hanno   l'obbligo   di  dimettersi  dalle  funzioni  di
magistrato onorario.