Art. 6.
                              Tirocinio
  1.  Ai  fini di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova
nomina  una  indispensabile formazione professionale, i presidenti di
tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un
periodo  di  tirocinio  della durata di quattro mesi (due nel settore
civile  e  due  in  quello  penale)  anteriormente  all'assunzione di
funzioni  giudiziarie  e  i  consigli  giudiziari  individueranno per
ciascun settore un magistrato di riferimento.
  2.  Il  tirocinio  si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto  seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad
udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.
  3.  Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione
di  incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari
di  tribunale,  mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e
di rappresentanti dell'avvocatura.
  4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono
in  una relazione una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla
professionalita'  del  magistrato  onorario nell'esame e nello studio
degli  atti  processuali,  nonche'  sulla  redazione delle minute dei
provvedimenti   e   sulle  attitudini  all'esercizio  delle  funzioni
giurisdizionali.
  5. Nel caso in cui anche in un solo settore di tirocinio vi sia una
valutazione  negativa  dell'attivita' svolta dal magistrato onorario,
il  presidente  del  tribunale redige apposita relazione per l'inizio
della  procedura  di  revoca dall'incarico di cui all'art. 42-sexies,
comma 2, lettera c) ord. giud., secondo quanto previsto dall'art. 13.