Art. 6. Tirocinio 1. Ai fini di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i presidenti di tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale) anteriormente all'assunzione di funzioni giudiziarie e i consigli giudiziari individueranno per ciascun settore un magistrato di riferimento. 2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali. 3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di tribunale, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura. 4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono in una relazione una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla professionalita' del magistrato onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonche' sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. 5. Nel caso in cui anche in un solo settore di tirocinio vi sia una valutazione negativa dell'attivita' svolta dal magistrato onorario, il presidente del tribunale redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-sexies, comma 2, lettera c) ord. giud., secondo quanto previsto dall'art. 13.