Art. 7. Conferma 1. Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. 2. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma. 3. Alle istanze o proposte di conferma sara' sufficiente allegare: prodotti dall'interessato: a) istanza di conferma, da presentare al presidente del tribunale almeno sei mesi prima della data di scadenza del mandato di nomina a pena di inammissibilita' (v. art. 8.3); b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g); c) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del tribunale presso il quale svolge le funzioni (v. art. 5). d) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilita' ex art. 19 ord. giud. (v. art. 5); prodotti dall'ufficio: Relazione del presidente del tribunale sull'attivita' svolta dall'interessato nel triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo e sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilita'. Oltre ai suddetti atti dovra' essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato (all. A-GOT del presente decreto) 4. Ai fini della conferma, i consigli giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal presidente del tribunale presso il quale il giudice onorario ha prestato la propria attivita'.