Art. 7.
                              Conferma
  1.   Ai  fini  della  conferma,  il  Consiglio  giudiziario,  nella
composizione  prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un
giudizio   di   idoneita'  alla  continuazione  dell'esercizio  delle
funzioni  sulla  base  di  ogni  elemento  utile,  compreso l'esame a
campione dei provvedimenti.
  2. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la
conferma.
  3. Alle istanze o proposte di conferma sara' sufficiente allegare:
    prodotti dall'interessato:
      a) istanza   di  conferma,  da  presentare  al  presidente  del
tribunale almeno sei mesi prima della data di scadenza del mandato di
nomina a pena di inammissibilita' (v. art. 8.3);
      b) certificazione  o  autocertificazione  dei  requisiti di cui
all'art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g);
      c) dichiarazione  con  cui  il  confermando  si  impegna  a non
esercitare  la  professione  forense  nell'ambito del Circondario del
tribunale presso il quale svolge le funzioni (v. art. 5).
      d) dichiarazione    sulla    insussistenza    di    cause    di
incompatibilita' ex art. 19 ord. giud. (v. art. 5);
    prodotti dall'ufficio:
  Relazione   del  presidente  del  tribunale  sull'attivita'  svolta
dall'interessato   nel   triennio   decorso,  con  l'allegazione  dei
prospetti  statistici  relativi  a  detto periodo e sull'esistenza di
eventuali situazioni di incompatibilita'.
  Oltre  ai  suddetti  atti  dovra' essere allegato l'apposito modulo
debitamente   compilato  a  cura  dell'interessato  (all.  A-GOT  del
presente decreto)
  4.  Ai  fini  della  conferma, i consigli giudiziari terranno conto
della  valutazione  espressa  dal  presidente del tribunale presso il
quale il giudice onorario ha prestato la propria attivita'.