Art. 8. Durata dell'incarico e procedimento per la conferma 1. La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola volta. 2. Alla scadenza della conferma non puo' riproporsi alcuna istanza di nomina a giudice onorario di tribunale presso qualsiasi ufficio giudiziario. 3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza dall'incarico gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria. 4. La domanda di conferma va presentata, secondo le modalita' previste dall'art. 2 al presidente del tribunale, che una volta istruita, la trasmette al presidente della Corte di appello con il proprio parere motivato. 5. Alla scadenza del triennio, il Consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma. 6. La nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, 1 comma, ord. giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla nomina.