Art. 8.
         Durata dell'incarico e procedimento per la conferma
  1.  La  nomina  a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre
anni. Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola
volta.
  2.  Alla scadenza della conferma non puo' riproporsi alcuna istanza
di  nomina  a  giudice onorario di tribunale presso qualsiasi ufficio
giudiziario.
  3.  Almeno  sei mesi prima della data di scadenza dall'incarico gli
interessati  dovranno  presentare domanda di conferma ed i capi degli
uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.
  4.  La  domanda  di  conferma  va  presentata, secondo le modalita'
previste  dall'art.  2  al  presidente  del  tribunale, che una volta
istruita,  la  trasmette  al presidente della Corte di appello con il
proprio parere motivato.
  5.  Alla  scadenza  del  triennio,  il Consiglio giudiziario, nella
composizione  prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991,  n.  374,  esprime  un giudizio di idoneita' alla continuazione
dell'esercizio  delle  funzioni  sulla  base  di ogni elemento utile,
compreso  l'esame  a  campione  dei  provvedimenti.  Il  giudizio  di
idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.
  6.  La  nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto
dalla  data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, 1 comma,
ord.  giud.,  ha  durata  triennale  con decorrenza dal primo gennaio
dell'anno successivo alla nomina.