Art. 10. Doveri e diritti 1. Il vice procuratore onorario e' tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. 2. La competente autorita' giudiziaria dovra' dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.