Art. 10.
                          Doveri e diritti
  1. Il vice procuratore onorario e' tenuto all'osservanza dei doveri
previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
  2.  La  competente  autorita'  giudiziaria  dovra'  dare tempestiva
comunicazione   al   Consiglio  superiore  della  magistratura  della
pendenza  di  procedimenti  penali  instaurati  successivamente  alla
nomina  o  conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire
le  opportune  valutazioni  in  ordine all'eventuale dichiarazione di
decadenza o alla revoca.