Art. 11.
Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei vice procuratori onorari
  1.  Il  procuratore  della  Repubblica  ha  l'obbligo  di  vigilare
sull'attivita'  dei  vice  procuratori  onorari  e riferisce entro il
31 dicembre  di  ciascun  anno  al  Consiglio  giudiziario  sul  buon
andamento  del  servizio  con  apposita  relazione. Tale compito puo'
essere  delegato  ad  altro  magistrato  dell'ufficio nell'ambito del
progetto tabellare.
  2.  Nell'ambito dell'attivita' di cui al precedente comma, e' fatto
obbligo  al  capo  dell'ufficio  di  vigilare  sulla effettiva durata
dell'incarico del magistrato onorario attivando tempestivamente prima
della  scadenza  le  eventuali  procedure  di conferma o richieste di
nuova nomina.
  3.  Il procuratore della Repubblica che venga a conoscenza di fatti
o  comportamenti  di  possibile rilievo ai fini di un procedimento di
decadenza o disciplinare, da' tempestivo avvio al procedimento di cui
al successivo art. 13.