Art. 13. Procedura per la decadenza e revoca 1. Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poiche' si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti. 2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilita' (art. 12, lettera c) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il procuratore della Repubblica che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, puo', in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 374/1991, da cinque avvocati designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di Corte d'appello, la revoca o la decadenza del vice procuratore onorario. 3. Il Consiglio giudiziario integrato, dovra' formulare la contestazione indicando succintamente, i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato puo' presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze. 4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti. 5. Il Consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si e' rivelata infondata, dispone l'archiviazione del procedimento; se, in caso contrario, la notizia non si e' rivelata infondata viene notificato tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facolta' di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale e' scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato e' avvertito, altresi', che potra' comparire personalmente, che potra' essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presentera' senza addurre un legittimo impedimento si procedera' in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato. 6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facolta' di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi puo' presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente da' la parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che la richieda. 7. All'esito di tale attivita' il Consiglio giudiziario inviera' la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore della magistratura. 8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura potra' accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di ulteriore attivita' istruttoria. 9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio e' dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. 10. In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di vice procuratore onorario, il procuratore della Repubblica chiede al Consiglio superiore della magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine progressivo della graduatoria deliberata dal C.S.M.